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Circolare n. 03/10 EL

18 Marzo 2010

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

 

Circolare n. 03/10 EL

 

 

APPLICABILITA’ DELL’ART. 48 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602 AI VERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

 

 

L’ 48 bis del D.P.R., n. 602, del 29 settembre 1973, stabilisce i controlli che tutte la PP.AA. e le società a totale partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare all’atto dell’erogazione di pagamenti che superano l’importo di 10.000 euro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto 18 gennaio 2008, n. 40 e con una successiva circolare, la n. 22 del 29 luglio 2008, pubblicata sulla G.U.R.I. il 9 agosto 2008, ha fornito talune precisazioni e chiarimenti in merito all’ attuazione della nuova normativa.

In modo particolare la circolare ha chiarito che la disposizione non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco ISTAT e che, più in generale, tale regola deve estendersi ai pagamenti disposti tra le pubbliche amministrazioni comunque riconducibili all’alveo statale.

E’ inoltre, stabilito che per pagamento deve intendersi l’adempimento di obblighi di natura contrattuale e comunque di natura privatistica.

Pertanto, le disposizioni di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, non sono applicabili ai versamenti delle componenti tariffarie effettuati dalla imprese alla Cassa.

Difatti, come noto, la CCSE fa parte delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco ISTAT e i riconoscimenti che le imprese eseguono a suo favore, non hanno natura contrattuale, bensì sono riferibili a componenti para-fiscali esatte dalle società in qualità di mandatarie ex lege dell’Ente.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si conferma l’obbligo di versamento delle somme dovute alla CCSE a titolo di componenti tariffarie, ai sensi del Titolo, II, Sezione I, dell’allegato A, della delibera AEEG, n. 348 del 29 dicembre 2007, entro 60 giorni (termine perentorio) dal termine di ciascun bimestre, nonché nel rispetto dei diversi termini previsti per gli altri corrispettivi dalle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Ai versamenti effettuati oltre i termini previsti per legge verranno applicati gli interessi moratori ai sensi dell’art. 54.5, dell’allegato A, della delibera summenzionata.

 

 

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