Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE n.04/09 EL

31 Agosto 2009

Circolare n. 04/09 EL

 

 

Regime di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1, dell’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT 2008-2011) per l’anno 2008.

Con la delibera citata, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha affidato alla CCSE la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 33.1 del TIT dispone che la perequazione dei costi e dei ricavi della distribuzione, per gli anni 2008-2011, si articola in:

a)    perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;

b)    perequazione dei ricavi dovuti alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione;

c)     perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione;

d)    perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;

e)    perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti di media e bassa tensione;

f)      perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3;

g)    perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione;

h)    perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione.

 

La perequazione di cui alla lettera b) verrà attivata in occasione della perequazione dei costi e dei ricavi della distribuzione relativa all’anno 2009.

 

Si ricorda che, ai sensi del comma 33.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 33.1, lettere da a) a f) del medesimo TIT.

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 33.3 del TIT 2008-2011, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 33.1 del medesimo TIT.

 

Per quanto riguarda le società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4 numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, saranno fornite disposizioni specifiche, separatamente.

 

 

Si comunica che ai fini del corretto perfezionamento delle procedure relative alla perequazione generale ogni impresa dovrà inviare le seguenti dichiarazioni:

         sul rispetto dei termini di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 348/07, in materia di tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione relativamente al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2008;

         sulla coerenza delle quantità di energia elettrica indicate nei moduli di perequazione con le metodologie utilizzate ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Tali dichiarazioni dovranno essere fornite, a firma del legale rappresentante di ciascuna impresa, attraverso l’invio a mezzo fax (n. CCSE:  06-36.00.62.64) dei moduli appositamente predisposti e allegati in calce alla presente, denominati “Dichiaraz_art_2.pdf” e “Dichiaraz_coerenza.pdf”, entro il medesimo termine previsto per l’invio dei dati di perequazione.

 

Si ricorda, inoltre, che le imprese che ritengono di avere titolo ai benefici previsti in materia di “promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici”, di cui all’art. 43 del TIT,  dovranno inviare apposita richiesta alla Cassa, corredata dagli elementi di calcolo del relativo importo secondo quanto indicato dal suddetto articolo.

La richiesta dovrà essere prodotta con le stesse tempistiche previste per la perequazione generale TIT.

 

RACCOLTA DATI

In calce alla presente circolare è allegata la cartella denominata “perequazione generale 2008 – raccolta dati – Exxx” contenente il file “input” che deve essere compilato da ciascuna impresa.

PROCEDURA

L’operazione da svolgere in via preliminare con particolare attenzione è quella di rinominare la cartella “perequazione generale 2008_raccolta dati_Exxx sostituendo le x con il codice assegnato ad ogni impresa dall’AEEG che, per uniformità, verrà utilizzato anche dalla CCSE in luogo del consueto codice in uso per i rapporti tra impresa e CCSE.

Il file contenuto dovrà essere compilato secondo le istruzioni che accompagnano lo stesso.

 

Al fine di assicurare la correttezza dei collegamenti che consentono le procedure di calcolo degli ammontari oggetto di perequazione, si invitano tutte le imprese distributrici a non modificare in alcun modo  il nome del file “input” e a limitarsi esclusivamente alla compilazione delle celle evidenziate con il colore verde. Ciò in quanto, trattandosi di fogli EXCEL dotati di automatismi per i calcoli che dovrà effettuare la CCSE, ogni eventuale modifica può provocare errori nel sistema.

 

Completato l’inserimento dei dati, la cartella “perequazione generale 2008_raccolta dati_ Exxx” e il file in essa contenuto devono essere restituiti alla CCSE tramite invio e-mail al seguente indirizzo: perequazione.generale@ccse.cc.

entro il 30 settembre 2009.

Successivamente:

  • Entro il 31 ottobre 2009 la Cassa comunicherà i risultati di perequazione.
  • Entro il 30 novembre 2009 dovranno essere versati alla Cassa gli importi eventualmente dovuti.
  • Entro il 30 dicembre 2009 la Cassa erogherà gli importi eventualmente spettanti.

 

  Allegati:                                                                                                                

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