Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.12/2015/ELT

8 Settembre 2015

Modalità di dichiarazione e versamento, da parte degli esercenti le attività di distribuzione, del gettito tariffario riscosso dai sistemi SEU e SEESEU ai sensi della delibera AEEGSI 609/2014/R/EEL e s.m.i.

Inquadramento normativo

Con la deliberazione 609/2014/R/EEL, come modificata dalla deliberazione 302/2015/R/com, l’AEEGSI ha emanato, in particolare, disposizioni finalizzate alla prima attuazione delle norme in materia di applicazione degli oneri generali di sistema sull’energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica da parte dei “Sistemi Efficienti d’Utenza” (SEU) e dei “Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti d’Utenza” (SEESEU), ai sensi dell’art. 24 del D.L. 91/2014, a partire dal 1 gennaio 2015.

La presente circolare descrive le modalità applicative per l’imposizione e per il versamento a Cassa del gettito derivante dall’applicazione di quanto previsto dagli art. 3 e 4, della deliberazione AEEGSI 609/2014/R/EEL.

Tali disposizioni prevedono che nell’ambito di detti sistemi, connessi in BT o in MT (nel caso di connessione in MT, esclusivamente per i sistemi che non siano nella titolarità di utenti energivori), gli esercenti l’attività di distribuzione debbano applicare i citati oneri di sistema mediante l’imposizione di una maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3[1].

Modalità applicative degli adempimenti verso la CCSE

Gli importi relativi alla citata maggiorazione della componente tariffaria A3 devono essere dichiarati e versati dal distributore alla CCSE, secondo le consuete modalità di compilazione e di versamento in uso per le dichiarazioni bimestrali relative alla riscossione della generalità delle componenti tariffarie.

A tal fine, nel Data Entry Elettrico è stato aggiunto un ulteriore modello,  appositamente predisposto per dichiarare i dati relativi ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito “Modello SSPC).

Poiché l’applicazione della maggiorazione A3 decorre dal 1° gennaio 2015, per consentire la dichiarazione ed il versamento degli importi eventualmente già fatturati, il “Modello SSPC” è già disponibile e potrà essere utilizzato in occasione della dichiarazione relativa al 4° bimestre 2015 (da inviare alla CCSE entro il 15/10/2015 – importi da versare entro il 30/10/2015).

In ogni caso, la fatturazione di detti importi è resa obbligatoria a partire dal mese di settembre 2015 (artt. 3.3 e 4.3 della deliberazione AEEGSI 609/2014) e, di conseguenza, la dichiarazione bimestrale relativa al 5° bimestre 2015 dovrà inderogabilmente comprendere gli importi dovuti a tale titolo, che saranno dimostrati tramite la compilazione del ”Modello SSPC” (dichiarazione da inviare entro il 15/12/2015 e importi da versare alla CCSE entro il 31/12/2015).

In linea generale, analogamente a quanto già in uso per la pluralità delle componenti tariffarie, qualora nel bimestre di fatturazione di riferimento siano fatturate anche competenze precedenti, la dichiarazione bimestrale dovrà comprendere “n” “Modelli SSPC”, ognuno riferito al singolo bimestre di competenza, nel limite massimo dei sei bimestri antecedenti a quello oggetto di dichiarazione.

Si specifica che, per la ricerca e caricamento di ciascun “Modello SSPC”, il periodo di competenza è da intendersi bimestrale.

Più in particolare, considerato che la maggiorazione A3 decorre dal 1° gennaio 2015:

 •  per gli eventuali importi dichiarati in occasione del 4° bimestre 2015 dovranno essere compilati n. 4 ”Modelli SSPC”;
 •  in occasione del 5° bimestre 2015, dovranno essere compilati n. 5 “Modelli SSPC”.

A titolo esemplificativo si allega alla presente il “Modello SSPC” predisposto in facsimile recante, rispettivamente, una sezione dedicata ai sistemi connessi in bassa tensione ed una ai sistemi in media tensione, distinguendo in entrambi i casi la data di entrata in esercizio dei sistemi medesimi tra sistemi in esercizio fino al 31/12/2014 e sistemi entrati in esercizio successivamente.

La compilazione di ciascun “Modello SSPC” prevede:

  1. per la sezione in bassa tensione, l’inserimento del numero complessivo dei punti di prelievo per i quali è stata fatturata, su base mensile, la maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3, relativamente ai due mesi inclusi nel singolo periodo di competenza considerato;
  2. per la sezione in media tensione, l’inserimento della potenza nominale cumulata degli impianti di produzione. Tale valore è determinato come somma, per ognuno dei due mesi considerati in ciascun bimestre di competenza, della potenza nominale degli impianti di produzione, distinti per tipologia di fonte energetica.

Si sottolinea che il modello SSPC è stato predisposto affinché ogni distributore dimostri la formazione della maggiorazione A3 fatturata ai propri clienti SSPC. Trattandosi di una maggiorazione forfettaria che comprende le quote degli oneri generali stabiliti dalla deliberazione 675/2014/R/com (A2, A3, A4, A5, A6 e MCT), l’importo dichiarato nel “Modello SSPC” sarà ripartito dal sistema “data entry” di CCSE in via automatica tra tutte le citate componenti tariffarie e le quote di maggiorazione così determinate confluiranno nel modello riepilogativo della dichiarazione bimestrale, sommandosi all’importo altrimenti dovuto per le stesse componenti, cosicché l’importo da versare alla CCSE (MAV) per tali componenti tariffarie risulterà maggiorato della quota SSPC.

Alcune indicazioni operative inerenti i sistemi connessi in MT che possono risultare nella titolarità di soggetti classificati tra le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori)

Le imprese di distribuzione sono tenute ad applicare gli oneri generali di sistema (maggiorazione A3) anche ai sistemi in MT. Tale obbligo è limitato ai clienti finali non classificati come “energivori” per i quali, quindi, si applicano le modalità prima descritte. Viceversa, per i soggetti classificati “energivori”, l’imposizione degli oneri generali di sistema è affidata alla CCSE, con modalità e tempistiche differenti.

Poiché la classificazione di “energivoro” è effettuata da CCSE nell’anno successivo a quello di riferimento, il distributore potrebbe trovarsi nella condizione:

  1. di dover applicare la maggiorazione A3 a soggetti che non risultano classificati come energivori, mentre nell’anno successivo, qualora il soggetto acquisisca tale qualifica, tali importi risulteranno applicati non correttamente;
  2. analogamente, qualora il cliente in MT sia conosciuto come “energivoro”, il distributore non applicherà la maggiorazione A3 nel corrente anno di fatturazione, mentre nell’anno successivo, ove tale qualifica non venisse confermata da CCSE, risulterà che l’imposizione della maggiorazione A3 era dovuta.

Al fine di regolare correttamente l’applicazione degli oneri generali di sistema anche nei casi esposti si ritiene necessario che, a seguito della pubblicazione da parte di CCSE dell’elenco dei soggetti classificati “energivori”, il distributore:

  1. comunichi alla CCSE  gli eventuali importi già fatturati e versati per il soggetto che, in precedenza, non risultava classificato “energivoro”, al quale è stata applicata la maggiorazione A3, affinché CCSE ne tenga conto nelle proprie determinazioni di conguaglio verso il soggetto in questione;
  2. proceda all’imposizione della maggiorazione A3 nei confronti dei soggetti per i quali la qualifica di energivori risulti non confermata, e versi a CCSE i relativi importi dovuti secondo le modalità prima descritte.

A riguardo verranno fornite, nel prossimo periodo, le relative precisazioni di dettaglio.

Contatti

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:

Massimo Zuccari – tel. 0632101320 – email: zuccari.massimo@ccse.cc;

Rossana Visone – tel. 0632101389 – email: visone.rossana@ccse.cc

                                                                                               Il Direttore Generale

                                                                                              Andrea Ripa di Meana


[1] Si precisa che l’imposizione della maggiorazione della componente tariffaria A3 di cui alla citata deliberazione AEEGSI 609/2014/R/EEL nonché il versamento alla Cassa di quanto fatturato a tale titolo, riguarda esclusivamente i sistemi qualificati dal GSE spa come SSP-B, SEU e SEESEU, con esclusione quindi delle ulteriori tipologie di sistemi rientranti nell’ambito degli ASSPC (ASE, ASAP e SSP-A).

 

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Circolare N.12/2015/ELT – Modello SSPC

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