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CIRCOLARE N. 13/2021/ELT

28 Maggio 2021

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici di cui alla Deliberazione ARERA 50/2018/R/EEL

 

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 50/2018/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici.

Nello specifico, il meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili unicamente connessi agli oneri generali di sistema relativi a competenze a partire dal 1 gennaio 2016 che le imprese distributrici versano regolarmente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE).

Si specifica che, ai sensi dell’art. 1.2 della Deliberazione sopra citata, annualmente, ciascuna impresa distributrice adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema ai sensi dell’Articolo 36 del TIT:

  1. può partecipare al meccanismo in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla Deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL da almeno 6 (sei) mesi;
  2. ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione OIDAMM

La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.3 della Deliberazione, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice.

Entro il 31 luglio 2021 ciascuna impresa distributrice che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico” (vedi “Manuale Utente Meccanismo Mancato Incasso Oneri Generali”), dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  3. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

La CSEA si riserva, altresì, la facoltà di richiedere a ciascuna impresa distributrice che abbia presentato domanda di ammissione al meccanismo, documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita tramite il Data Entry Elettrico, che potrebbe rendersi necessaria ai fini della corretta quantificazione e liquidazione dell’ammontare di reintegrazione di competenza dell’impresa richiedente, in conformità alla regolazione ARERA.

Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 2.4 della Deliberazione l’impresa distributrice qualora non richieda nelle successive annualità l’ammissione al meccanismo di reintegrazione, si impegna a comunicare e a versare alla CSEA, nei tempi previsti, eventuali partite incassate successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 2.5 della Deliberazione, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dalle imprese distributrici, provvede a determinare e a riconoscere l’ammontare di reintegrazione OIDAMM entro il 30 settembre 2021, a valere sul “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”.

Si specifica che, entro il 30 ottobre delle successive annualità, qualora le imprese distributrici non richiedano l’ammissione al meccanismo per le stesse, la CSEA provvede a richiedere e a determinare il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione OIDAMM.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Davide Pallotto (mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396; cellulare: +39 335 610 6348).

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

MANUALE UTENTE MECCANISMO MANCATO INCASSO ONERI GENERALI

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