Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.22/2016/ELT

2 Agosto 2016

Perequazione generale TIT di cui al Titolo 3, Parte III, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 e Perequazione TIV di cui al Titolo II, Sezione 3, dell’Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel (TIV) – ANNO 2015.

Perequazione generale TIT

Con la deliberazione ARG/elt 199/11 (periodo di regolazione 2012-2015), l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha affidato alla CSEA (già CCSE, di seguito Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 32.1 del TIT dispone che la perequazione generale si articoli in:

a)      perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;

b)      perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3;

c)      perequazione dei costi di trasmissione.

Ai sensi del comma 32.2 del TIT le perequazioni suddette si applicano a tutte le imprese di distribuzione.

Ai sensi del comma 32.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 32.1 del medesimo TIT.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

·                    30 settembre 2016: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;

·                    31 ottobre 2016: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·                    15 novembre 2016: versamento dalle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;

·                    30 novembre 2016: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Perequazione generale TIV

Con la deliberazione 301/2012/R/eel e s.m., l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha affidato alla CSEA (già CCSE, di seguito Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione.

L’art. 21 del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

a)                      gli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;

b)                      le imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

c)                       le imprese distributrici, a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 21.2 del TIV, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

·                    30 settembre 2016: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa (NOTA BENE: trascorso il termine suddetto, ai sensi del comma 24.8 del TIV, i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione verranno impostati automaticamente pari a quelli di cui in tabella 9 del medesimo TIV);

·                    15 ottobre 2016: comunicazione preliminare da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·                    15 novembre 2016: eventuale  invio delle rettifiche dei dati da parte delle imprese a Cassa;

·                    30 novembre 2016: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·                    15 dicembre 2016: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;

·                    31 dicembre 2016: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Sul punto, si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 32.3 del TIT e di cui al comma 21.5 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT ed al comma 21.1 del TIV.

In base alle scadenze sopra riportate, CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica (all’indirizzo http://perequazione.ccse.cc), attraverso il quale le imprese dichiarano i dati e provvedono all’invio on-line.

In allegato si riporta una guida operativa (TIT e TIV) utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione 2015.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail alberto.mengoli@csea.it; tel 06-32101336).

                                                                                    Il Direttore Generale

                                                                                   Andrea Ripa di Meana

Circolare n.22-2016-elt CSEA – Manuale perequazione EE 2015_1.1

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