Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.24/2016/ELT

6 Ottobre 2016

Meccanismo di reintegrazione degli oneri della morosità relativi alle forniture dei clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia.

Aspetti normativi

Con la deliberazione 370/2012/R/EEL e successive modificazioni, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili ed ha stabilito le relative modalità di reintegrazione con riferimento alle annualità 2008, 2009-2010 e 2011-2013.

Con la delibera 456/2013/R/EEL come successivamente modificata, l’Autorità ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia erogato a partire dal 2014.

Nelle deliberazioni sopracitate, in relazione ai rispettivi anni di competenza, l’Autorità ha stabilito:

–        per gli esercenti che partecipano al meccanismo, l’obbligo di comunicare alla CSEA le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’ammontare da riconoscere, nonché qualsiasi variazione delle informazioni avvenuta successivamente alla data di presentazione delle precedenti istanze di partecipazione al meccanismo di reintegrazione;

–        per gli esercenti che non partecipano al meccanismo, l’obbligo di comunicare alla CSEA le informazioni necessarie per il calcolo dell’indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione

 ( ) relativo alle annualità 2008, 2009-2010 e 2011-2013.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Entro il 30 novembre 2016 ciascun esercente partecipante al suddetto meccanismo dovrà inviare alla CSEA:

1.       l’apposito modello predisposto dalla CSEA “Dichiarazione Partecipanti Salvaguardia” compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente;

2.       il documento d’identità del soggetto dichiarante in corso di validità;

3.       i prospetti predisposti dalla CSEA in formato excel per la raccolta dei dati;

4.       la relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Entro il 30 novembre 2016 ciascun esercente non partecipante al suddetto meccanismo dovrà inviare alla CSEA:

1.       l’apposito modello predisposto dalla CSEA “Dichiarazione Non Partecipanti Salvaguardia” compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente;

2.       il documento d’identità del soggetto dichiarante in corso di validità;

3.       i prospetti predisposti dalla CSEA in formato excel per la raccolta dei dati;

La trasmissione di quanto su descritto deve avvenire mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica proventi@pec.csea.it.

Si precisa che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Entro il 31 dicembre 2016, per ciascun esercente partecipante al meccanismo, la CSEA determinerà l’ammontare di reintegrazione per il servizio erogato nell’annualità 2014 e procederà a regolare con i medesimi le partite economiche derivanti.

Entro il 31 gennaio 2017, per ciascun esercente partecipante al meccanismo, la CSEA rideterminerà gli ammontari di reintegrazione per il servizio erogato nelle annualità 2008, 2009-2010 e 2011-2013 e procederà a regolare con i medesimi le partite economiche derivanti.

Entro il 15 febbraio 2017, la CSEA comunicherà all’Autorità gli ammontari di reintegrazione determinati, nonché gli importi versati o richiesti a ciascun esercente.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Cristina Alleva (indirizzo e-mail cristina.alleva@csea.it; tel. 06-32101331) e Fabrizio Autero (indirizzo e-mail fabrizio.autero@csea.it; tel. 06-32101393).

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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circolare n.24-2016-elt-dichiarazione-partecipanti-salvaguardia

circolare n.24-2016-elt-salvaguardia-istanza-2014

circolare n.24-2016-elt-salvaguardia-variazione-2012-2013

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