Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.26/2017/ELT

3 Ottobre 2017

Meccanismo di reintegrazione degli oneri della morosità relativi alle forniture dei clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia.

Aspetti normativi

Con la deliberazione 370/2012/R/EEL e successive modificazioni, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili ed ha stabilito le relative modalità di reintegrazione a partire dall’anno 2008.

Con la delibera 456/2013/R/EEL come successivamente modificata, l’Autorità ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia erogato a partire dall’anno 2014.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

La CSEA ha implementato i propri sistemi informativi ed ha introdotto, da quest’anno, una modalità di trasmissione dati analoga a quella già utilizzata per le dichiarazioni bimestrali.

Sarà possibile, quindi, trasmettere i dati attraverso la piattaforma data entry alla sezione “oneri e salvaguardia” utilizzando le credenziali già in possesso delle imprese, a partire dal 10 ottobre 2017.

Di seguito la schermata che sarà a disposizione:

La fase di inserimento dati sarà effettuata in due step:

1)      1° step: dal 10 ottobre al 7 dicembre 2017 sarà possibile inserire i dati necessari alla determinazione dell’ammontare da riconoscere con riferimento all’anno 2015 e alle variazioni di importi relativi agli anni precedenti;

2)      2° step: appena saranno disponibili tutti i dati necessari al calcolo, sarà possibile visualizzare il modello riepilogativo necessario alla regolazione contabile delle suddette partite economiche, compreso il MAV.

Nel 1° step, ciascun esercente partecipante al suddetto meccanismo dovrà caricare sul data entry della CSEA:

1.      l’apposito modello predisposto dalla CSEA “Dichiarazione Partecipanti Salvaguardia” compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente;

2.      il documento d’identità del soggetto dichiarante in corso di validità e, nel caso di rappresentante negoziale, copia della procura rilasciata dal rappresentante legale;

3.      la relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Si precisa che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, anche a campione.

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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