Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 32/2021/ELT

25 Agosto 2021

Perequazione TIV

Con l’allegato A alla deliberazione 491/2020/R/eel e s.m.i. (TIV), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione.

L’art. 26.1 del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

  • gli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
  • le imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
  • le imprese distributrici, a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 26.2 del TIV, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito, si indicano le scadenze per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

  • 30 settembre 2021: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa (NOTA BENE: trascorso il termine suddetto, ai sensi del comma 29.8 del TIV, i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione verranno impostati automaticamente pari a quelli di cui in tabella 9 del medesimo TIV);
  • 15 ottobre 2021: comunicazione preliminare da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 15 novembre 2021: eventuale invio delle rettifiche dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 30 novembre 2021: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 15 dicembre 2021: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 31 dicembre 2021: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 26.5 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 26.1 del TIV.

In base alle scadenze sopra riportate, la CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica (all’indirizzo https://perequazione.csea.it/perequazione/) attraverso il quale le imprese dichiarano i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi.

In allegato si riporta la guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIV 2020.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare la Dott.ssa Viola Gigantelli (indirizzo email: viola.gigantelli@csea.it; tel.: +39 331 6933435) o l’Ing. Giulia Pistoia (indirizzo email: giulia.pistoia@csea.it, tel.: +39 06 32101320).

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

 

CSEA – Manuale perequazione EE TIV 2020_v1

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