Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.4/2016/ELT

9 Febbraio 2016

Nuove modalità per la dichiarazione e il versamento a CSEA degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti.

PREMESSA

Con la deliberazione 268/2015/R/EEL l’Autorità ha emanato il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, con il quale è stato definito il nuovo quadro regolatorio delle condizioni e delle modalità di contrattualizzazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel nuovo assetto normativo vengono dettagliatamente indicate le tempistiche di invio dati, di regolazione delle partite economiche connesse al servizio di trasporto, nonché i diritti e gli obblighi di distributori ed esercenti la vendita per conto dei clienti finali.

Nell’ambito delle disposizioni emanate, si pongono in evidenza alcuni aspetti che comportano modifiche alle attuali modalità di gestione e di regolazione dei rapporti che intercorrono tra CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, già CCSE) e gli esercenti, e più precisamente:

1. con decorrenza 1° gennaio 2016, vengono uniformate le tempistiche di versamento a CSEA degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti, da  parte dei distributori obbligati, con quelle stabilite per il versamento della componente A3 al GSE S.p.A., da parte degli esercenti di riferimento. In particolare, viene previsto che il versamento degli importi relativi al servizio erogato nel mese M, fatturati dall’impresa distributrice agli utenti del trasporto nel corso del mese M+1 debba essere effettuato con cadenza mensile, entro il 15° giorno del mese M+3. In prima applicazione, la decorrenza di tale disposizione coincide con i versamenti da effettuare a CSEA entro il 15 marzo 2016, afferenti gli importi degli oneri generali e delle ulteriori componenti fatturati nel mese di gennaio 2016;

2. con decorrenza 1° gennaio 2016, l’impresa distributrice non avrà più la facoltà di trattenere lo 0,5% del gettito degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti fatturate, introdotta dal provvedimento CIP 3/1988. A riguardo, l’Autorità si riserva di ulteriormente approfondire la portata dell’impatto sui riconoscimenti tariffari alle imprese distributrici;

3. nell’ambito del nuovo assetto configurato dal codice di rete, integrato dagli aggiornamenti di cui alla deliberazione 609/2015/R/eel, l’Autorità ha regolamentato le forme di garanzia che l’utente del trasporto (coincidente con l’esercente la vendita) deve prestare all’esercente l’attività di distribuzione per usufruire del servizio di trasporto, introducendo la possibilità di ricorrere, oltre alla fideiussione bancaria ed al deposito infruttifero, ad ulteriori forme di garanzia, e cioè:

  • – il giudizio di rating creditizio (di seguito anche “rating”);
  • – la parent company guarantee (di seguito anche "PCG”).

In proposito, è previsto che l’utente del trasporto che intenda avvalersi delle nuove forme di garanzia sopra citate, debba obbligatoriamente aderire ad un meccanismo di garanzia accessorio, costituito dal versamento a CSEA, per il tramite dei distributori, del corrispettivo:  CorR, PCG = α * GAR*(GGAR/365)

dove:

  •   –  GAR è l’importo a garanzia del distributore;
  •   –  il parametro α è una maggiorazione percentuale stabilita periodicamente dall’Autorità, di valore differente in funzione del tipo di garanzia prescelta;
  •   –  GGAR è il numero di giorni dell’anno solare di riferimento a cui si applica il corrispettivo (calcolati a partire dalla data dalla quale l’utente si avvale del Rating o della PCG ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento).

L’art. 2 della deliberazione AEEGSI 268/2015/R/eel stabilisce che:

  • – è istituito presso CSEA il “Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee” (Conto CGT);
  • – il Conto CGT è alimentato dal corrispettivo per l’accesso alle suddette forme di garanzia, ossia dal corrispettivo CorR, PCG;
  • – le imprese di distribuzione versano a CSEA il corrispettivo CorR, PCG incassato, in concomitanza con il primo versamento utile degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti.

In proposito il data entry di CSEA sarà implementato con un nuovo modello che consentirà agli esercenti interessati, di dichiarare le informazioni di riferimento per i versamenti da effettuare in tal senso.

ANALISI DELLE PRINCIPALI INNOVAZIONI RILEVANTI NEI RAPPORTI TRA LA CSEA E GLI OPERATORI, CONSEGUENTI ALL’INTRODUZIONE DEL CODICE DI RETE

Come già detto, l’introduzione del Codice di rete comporta una revisione delle modalità e delle tempistiche che regolano i rapporti con CSEA. Nel seguito, si riportano gli aspetti di maggiore rilievo che riguardano, in particolare, i distributori e gli esercenti la maggior tutela che rivestano anche il ruolo di distributori.

1) Modifiche della scadenza dei termini di presentazione della documentazione di rendicontazione alla CSEA e del versamento degli oneri generali di sistema

Per meglio chiarire le modifiche introdotte dal nuovo quadro regolatorio, si riportano di seguito, le tempistiche bimestrali previgenti (ovvero seguite finora) e quelle che dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

a) Tempistiche e modalità di dichiarazione e versamento prima dell’introduzione del codice di rete:

  • – invio delle dichiarazioni a CSEA entro il 45° giorno successivo al bimestre in dichiarazione;
  • – versamento degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti dovute entro il 60° giorno successivo al termine del bimestre in dichiarazione;
  • – generazione del MAV entro 5 giorni lavorativi antecedenti il 60° giorno successivo al termine del bimestre.

b) Con l’entrata in vigore del codice di rete, poiché il versamento degli oneri di sistema e delle ulteriori componenti relative al servizio erogato nel mese M (servizio la cui fatturazione avviene nel mese M+1), assume cadenza mensile e deve essere effettuato entro il 15° giorno del mese M+3, l’invio delle dichiarazioni a CSEA deve avvenire non oltre il 5° giorno lavorativo antecedente il 15° giorno del mese M+3. Laddove tale invio avvenisse oltre il termine indicato, la generazione del MAV subirebbe un corrispondente slittamento e potrebbe non consentire il rispetto della scadenza di versamento stabilita entro il 15° giorno del mese. Con decorrenza 1° gennaio 2016, le imprese distributrici dovranno, dunque, versare alla CSEA gli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti di cui alla Parte V del TIT (Allegato alla deliberazione AEEGSI 654/2015/R/EEL), con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del servizio. In considerazione anche di quanto esposto in precedenza, l’invio della documentazione dimostrativa alla CSEA deve avvenire non oltre il 5° giorno lavorativo che precede il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di fatturazione, secondo quanto esposto nel seguito:

  • – invio della dichiarazione mensile: in relazione al primo mese di ciascun  bimestre, l’esercente la distribuzione dovrà dichiarare unicamente l’importo complessivamente fatturato nel mese medesimo per ciascuna componente e versare alla CSEA il relativo gettito tramite MAV. Per la dichiarazione degli importi dovuti, sul Data entry di CSEA sarà reso disponibile un modello riepilogativo mensile, mediante il quale saranno generati i MAV da utilizzare per i pagamenti.
  • – invio della dichiarazione bimestrale: in relazione al secondo mese del bimestre, l’esercente la distribuzione dovrà inviare la consueta dichiarazione bimestrale, contenente i dati (volumi di energia, punti di prelievo, potenza, aliquote, etc.), riferiti all’intero bimestre di fatturazione. La dichiarazione dovrà essere prodotta avvalendosi del Data Entry di CSEA, che produrrà un modello riepilogativo bimestrale tenendo conto, in via automatica, degli importi dichiarati per il primo mese, affinché siano generati i MAV corrispondenti alla differenza tra quanto dichiarato/versato per il primo mese e quanto rendicontato per l’intero bimestre in esame. Anche in questo caso la dichiarazione bimestrale dovrà essere inserita nel Data Entry di CSEA non oltre il 5° giorno lavorativo antecedente il giorno 15 del mese, tenuto conto delle tempistiche richieste per la generazione e l’utilizzo del MAV.
  • – Con riferimento agli importi destinati al “Fondo per eventi eccezionali” (FEE) di cui all’art.46 del TIT si precisa che il versamento dovrà essere effettuato come di consueto su base annuale entro il 31 marzo 2016. Tenuto conto delle tempistiche richieste per la generazione e l’utilizzo del MAV la dichiarazione dovrà essere inserita nel Data Entry di CSEA entro il 5° giorno lavorativo antecedente il giorno 31 marzo 2016.

2) Tempistiche di regolazione, da parte della CSEA, delle erogazioni verso gli operatori

Il codice di rete non introduce variazioni in merito alle tempistiche (quando stabilite) delle eventuali erogazioni da parte di CSEA agli operatori e, quindi, non ha effetti sulle prassi operative in uso. Peraltro, per procedere alla regolazione delle eventuali partite a credito degli operatori, è necessario che sia accertata in via preliminare la posizione di regolarità degli stessi (regolarità documentale, contabile, antimafia e unbundling), per la quale occorre acquisire le informazioni (volumi di energia, punti di prelievo, potenza, aliquote, etc.) che vengono fornite su base bimestrale.

Sul tema, quindi, resta invariata la cadenza bimestrale.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA COMPONENTE TARIFFARIA AS

A differenza della generalità delle altre componenti tariffarie, il gettito rinveniente dalla componente tariffaria AS può risultare a debito verso CSEA oppure a credito delle imprese, qualora il gettito della componente AS fatturato non risulti sufficiente a compensare i “bonus” erogati nel periodo. Per detta componente tariffaria, oltre alla consueta dichiarazione che attesta la formazione del gettito AS, viene prodotto un file in formato “CSV” contenente i dati di dettaglio relativi ai “bonus” erogati in favore dell’utenza finale, sulla base del quale si determina la posizione debitoria/creditoria dell’impresa verso CSEA.

Di conseguenza, laddove il citato file CSV venga prodotto su base mensile e attesti la presenza di eventuali partite di credito per l’impresa, è consentito il versamento mensile a CSEA della quota di gettito AS eccedente, secondo le stesse scadenze prima esposte per la generalità delle componenti tariffarie.

Viceversa, qualora il predetto file CSV ponga in evidenza partite di “bonus” maggiori del gettito AS e, quindi, una posizione di credito dell’operatore, per le stesse considerazioni esposte al punto precedente CSEA procederà alla relativa regolazione su base bimestrale.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL GETTITO TARIFFARIO RISCOSSO DAI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)

Come noto, la deliberazione 609/2014/R/EEL e s.m.i. ha emanato disposizioni finalizzate alla prima attuazione delle norme in materia di applicazione degli oneri generali di sistema sull’energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica da parte dei “SSPC”, a partire dal 1° gennaio 2015 .

Nell’ambito di detti sistemi connessi alla rete pubblica in BT o in MT (nel caso di connessione in MT, esclusivamente per i sistemi che non siano nella titolarità di utenti energivori), gli esercenti l’attività di distribuzione applicano i citati oneri di sistema mediante una maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3.

Con la circolare N.12/2015/ELT, CSEA ha definito le modalità applicative per la dichiarazione e il versamento della maggiorazione forfettaria A3, prevedendo la compilazione del modello di rendicontazione (Modello SSPC) contestualmente all’invio delle consuete dichiarazioni bimestrali relative agli oneri generali di sistema.

A seguito dell’entrata in vigore del codice di rete, le tempistiche di dichiarazione e versamento della maggiorazione forfettaria A3 coincidono, pertanto, con quelle precedentemente indicate per la generalità degli oneri generali di sistema, procedendo come indicato di seguito:

Assumendo a titolo di esempio la fatturazione del mese di gennaio 2016:

  • – entro il 15 marzo 2016, l’esercente la distribuzione sarà tenuto a versare a CSEA l’importo complessivamente fatturato nel mese di gennaio 2016 a titolo di maggiorazione A3. Il fatturato dovrà essere dichiarato, avvalendosi dello specifico campo dati “Importo fatturato da SSPC” nella sezione A3 del riepilogativo disponibile nel Data Entry di CSEA. Il Data Entry provvederà in automatico a ripartire detto importo, secondo i criteri di cui alla delibera 675/2014/R/com, nelle varie quote di pertinenza dei conti A2, A3, A4, A5, A6, AS e MCT. Conseguentemente, l’importo da versare a CSEA per tali componenti tariffarie, risulterà maggiorato della quota relativa ai SSPC.
  • – entro il 15 aprile 2016, l’esercente la distribuzione sarà tenuto a versare a CSEA quanto risultante dalla dichiarazione bimestrale, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto per il bimestre in esame e l’importo già versato per il primo mese dello stesso bimestre.

La dichiarazione dovrà essere prodotta, attraverso la compilazione del modello SSPC disponibile nel Data entry di CSEA, per ciascun periodo di competenza fatturato nei mesi di gennaio e febbraio e il Data Entry di CSEA provvederà in automatico a ripartire l’importo dichiarato secondo i criteri di cui alla delibera 675/2014/R/com, nelle varie quote di competenza dei conti A2, A3, A4, A5, A6, AS e MCT.

Si precisa che le imprese interconnesse che versano la componente tariffaria A3 al G.S.E. S.p.A., in analogia, dovranno versare al GSE esclusivamente la quota parte A3 della maggiorazione forfettaria relativa agli SSPC.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Cristina Alleva 06/32101331

Nevio Alifuoco 06/32101334

Rossana Visone 06/32101389

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

 

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