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CIRCOLARE N. 4/2018/ELT

1 Marzo 2018

Modalità di dichiarazione e versamento alla CSEA degli oneri generali di sistema a seguito della riforma avviata con la deliberazione 481/2017/R/EEL e successivo adeguamento del TIT 922/2017/R/EEL

INQUADRAMENTO NORMATIVO E FINALITA’

A decorrere dal 1° gennaio 2018, in considerazione della riforma della struttura tariffaria e del raggruppamento degli oneri generali di sistema avviata dall’ARERA con la deliberazione 481/2017/R/EEL, con l’art. 39 del TIT 922/2017/R/EEL l’ARERA ha adeguato le componenti tariffarie A e le ulteriori componenti UC in:

  • ASOS (distinta per classi di agevolazione);
  • ARIM (composta dagli elementi A2RIM, A3RIM, A4RIM, A5RIM, ASRIM, AUC4RIM, AUC7RIM, ASVRIM,AMCTRIM);
  • UC3;
  • UC6

La presente circolare descrive le modalità operative per la dichiarazione e il versamento alla CSEA del gettito derivante dall’applicazione di quanto previsto dagli artt. 41 a 44 del TIT da parte dei distributori e degli esercenti la maggior tutela che rivestano anche il ruolo di distributori.  

Sono fornite, inoltre, indicazioni per la modalità di dichiarazione degli importi oggetto di restituzione a titolo di maggiorazione forfettaria A3 ai titolari dei Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) ai sensi della deliberazione 684/2017/R/eel  ed ulteriori specificazioni rivolte alle imprese cooperative.

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI E RELATIVI VERSAMENTI DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA

In considerazione della richiamata riforma degli oneri generali, per le dichiarazioni a decorrere dall’annualità 2018 e secondo gli specifici periodi di competenza 2018 oggetto delle relative fatturazioni, nel “Data Entry Elettrico” saranno disponibili i modelli “ASOS”, “ARIM”, “UC3” e “UC6”, anche in relazione alle utenze beneficiarie di agevolazioni sisma di cui alla deliberazione 252/2017/R/com .

Fermo restando le consuete tempistiche di trasmissione delle dichiarazioni alla CSEA (entro il 5° giorno del mese m) e relativi versamenti (entro il 15° giorno del mese m), si evidenzia che dall’annualità 2018 le dichiarazioni saranno esclusivamente di tipo “mensile” e dovranno essere compilate secondo le modalità di seguito descritte.

A partire dalla dichiarazione di marzo 2018, con riferimento alle fatturazioni emesse nel mese m-2, l’esercente l’attività di distribuzione in ciascuna dichiarazione alla CSEA nel mese m dovrà procedere:

  1. con la compilazione dei modelli “ASOS”, “ARIM”, “UC3” e “UC6”  attraverso l’indicazione dei relativi dati fisici fatturati (punti di prelievo, potenza, energia), in relazione ai periodi di competenza post riforma (dal 1° gennaio 2018) degli oneri generali;
  2. con la dichiarazione degli importi complessivamente fatturati per le componenti Ai UCi ed MCT attraverso le specifiche sezioni del Riepilogativo, in relazione alle   competenze ante riforma degli oneri generali;
  3. con la compilazione del bilancio energetico mensile.

Relativamente agli importi di cui al punto b., qualora richiesto, ciascun esercente l’attività di distribuzione dovrà fornire i dati fisici a supporto di quanto dichiarato secondo le modalità che verranno definite dalla CSEA.

Si specifica che con successiva Circolare, in corrispondenza della trasmissione della dichiarazione del mese di aprile 2018, la CSEA fornirà ulteriori indicazioni in merito alla modalità di compilazione dei modelli. A seguire è prevista la pubblicazione di un Manuale Utente.

 

Precisazioni relative al Bonus elettrico

In sede di trasmissione delle dichiarazioni, l’esercente l’attività di distribuzione, in corrispondenza della Sezione ARIM del Riepilogativo, dovrà procedere con il caricamento del file in formato .CSV contenente i dati di dettaglio relativi ai “bonus” erogati in favore dell’utenza finale, sulla base del quale si determina la posizione debitoria/creditoria dell’esercente verso CSEA.

L’importo ARIM che dovrà essere regolato sarà pari alla differenza tra il gettito dichiarato e il “bonus” erogato.

La CSEA procederà alle regolazioni tra conti in relazione alla quota parte di gettito corrispondente all’elemento ASRIM derivante dall’applicazione della componente ARIM e dal gettito della componente AS (per le competenze ante riforma oneri generali).

 

Versamenti alla CSEA

Al fine dei versamenti alla CSEA saranno generati gli strumenti di pagamento MAV in corrispondenza delle regolazioni delle componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6.

Conseguentemente si specifica che, con riferimento a quanto fatturato per le competenze ante riforma degli oneri generali, nelle regolazioni della componente ASOS confluirà anche quanto dovuto a titolo di A3 mentre nelle regolazioni della componente ARIM verrà aggregato quanto dovuto per le componenti A2, A4, A5, A6, AS, AE, UC4 , UC7 ed MCT.

Si precisa, inoltre, che in sede di trasmissione della dichiarazione di marzo 2018 sarà regolato anche il contabilizzato degli “importi minimi” relativo alle componenti Ai, UCi ed MCT di pertinenza della dichiarazione mensile di novembre 2017 e della dichiarazione bimestrale di novembre-dicembre 2017.

 

MODALITA’ DI DICHIARAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RESTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE FORFETTARIA A3 AI TITOLARI DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC) – DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA  684/2017/R/EEL

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), sono stati abrogati i commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

L’abrogazione delle disposizioni indicate ha comportato, in generale, la cessazione dell’applicazione delle componenti tariffarie applicate all’energia elettrica consumata, ma non prelevata dalla rete pubblica, anche in relazione a periodi antecedenti il 1° gennaio 2017. L’imposizione in esame ai titolari dei sistemi SEU/SEESEU è stata effettuata tramite maggiorazioni forfettarie alla componente tariffaria A3.

Con la deliberazione 684/2017/R/eel, completando l’attuazione dell’art. 6, comma 9 del  D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, l’ARERA ha disposto la restituzione degli importi già fatturati e versati dai titolari SEU/SEESEU a titolo di maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3, anche per le competenze relative alle annualità 2015 e 2016.

Allo scopo viene previsto che la restituzione dovrà essere effettuata dagli esercenti l’attività di distribuzione tramite gli utenti del trasporto che, in relazione a ciascun periodo di competenza, erano titolari direttamente o indirettamente, del contratto di fornitura con il cliente SEU/SEESEU.

Ai sensi dell’art. 4 della deliberazione citata, la CSEA dispone che gli esercenti l’attività di distribuzione dichiarino e detraggano gli importi oggetto di restituzione dai versamenti periodici dei gettiti delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema avvalendosi degli specifici campi  “Fatturazione maggiorazione SSPC in BT” e “Fatturazione maggiorazione SSPC in MT” nella sezione A3 del Riepilogativo. 

 

Tempistiche per la restituzione degli importi

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della delibera 684/2017/R/eel, entro il 31 marzo 2018 le imprese distributrici sono tenute a comunicare agli utenti del trasporto le informazioni rilevanti al fine delle restituzioni, da effettuarsi entro il primo mese successivo all’invio della medesima comunicazione.

Conseguentemente sulla base delle tempistiche richiamate, entro la dichiarazione mensile di aprile 2018, gli esercenti l’attività di distribuzione dovranno dichiarare alla CSEA e decurtare dai versamenti periodici degli oneri generali gli importi che sono stati oggetto di restituzione.

 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI RIVOLTE ALLE IMPRESE COOPERATIVE

In  relazione alla riforma degli oneri generali ed all’aggiornamento del Testo Integrato Cooperative elettriche (TICOOP) con la deliberazione 96/2018/R/EEL, ai sensi dell’art. 5 le imprese cooperative dovranno versare gli oneri generali ASOS ARIM UC3 e UC6 entro il 15° giorno del mese m.

In considerazione dell’avvalimento sulla ricognizione delle Cooperative in capo alla CSEA di cui alla Determina 646/2017/A, la CSEA intende procedere con una revisione dell’attuale modulistica resa disponibile alle imprese cooperative al fine del versamento degli oneri generali. 

 

Ciò premesso, in sede di prima applicazione le imprese cooperative dovranno dichiarare unicamente l’importo complessivamente fatturato nel mese di riferimento attraverso la compilazione del Riepilogativo reso disponibile nel Data Entry e per ciascuna componente ASOS, ARIM, UC3 e UC6 versare alla CSEA il relativo gettito.

 

Al fine di consentire il versamento alla CSEA entro il 15 marzo 2018, il Riepilogativo relativo alla dichiarazione mensile di marzo 2018 sarà caratterizzato da una struttura analoga ai riepilogativi mensili attualmente implementati nel Data Entry.

Per le dichiarazioni relative alle fatturazione dei mesi successivi la CSEA procederà con i relativi aggiornamenti che saranno comunicati tramite la pubblicazione di un’ulteriore Circolare.

 

Contatti

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:

 

 

                                                                                      Il Direttore Generale

                                                                                     Andrea Ripa di Meana

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