Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.5/2014/ELT

18 Febbraio 2014

Soggetti autoproduttori – adempimenti in scadenza il 31 marzo 2014

Aspetti normativi

La legge 24 dicembre 2003, n. 368, all’art. 4, comma 1, stabilisce che “le misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 della norma citata, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi”. Al comma 1-bis si stabilisce che “l'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.”

In relazione a quanto sopra, l’AEEGSI con la delibera n. 231/04 ha emanato le relative norme di regolazione.

In particolare, la delibera n. 231/04 ha stabilito che:

– è istituito presso la CCSE il “Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/04”;
– il Conto è alimentato anche dai versamenti effettuati dai soggetti autoproduttori, come definiti dall’art. 2 comma 2. del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento all’energia da essi autoprodotta ed autoconsumata in sito a decorrere dall’anno2004;

Modalità e Tempistiche

In argomento, al fine di semplificare le procedure di invio dei dati e di verifica degli stessi, la Cassa ha predisposto una modalità di trasmissione on-line.

Per accedere a tale modalità ciascuna impresa dovrà registrarsi nell’anagrafica di CCSE, a seguente link:

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Una volta effettuata la registrazione, le dichiarazioni da rendere a Cassa potranno essere fornite su apposito DataEntry, al seguente link:

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Il sistema calcolerà automaticamente l’eventuale importo da versare alla Cassa e genererà un MAV, che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato per l’operazione di versamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Il Direttore generale

  Alfredo Macchiati

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