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Circolare N.5/2015/ELT

27 Febbraio 2015

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti – Deliberazione Aeegsi 670/2014/R/EEL

Aspetti normativi

Con la deliberazione 670/2014/R/EEL (di seguito Deliberazione) l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI) ha istituito un meccanismo di compensazione degli oneri per morosità per prelievi fraudolenti relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 dicembre 2012. A tale meccanismo possono partecipare gli esercenti la maggior tutela.

Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 16bis del TIV, così come modificato dalla deliberazione 670/2014/R/EEL, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all’art. 16bis.4 secondo le modalità di seguito definite.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CCSE

Esercenti la maggior tutela

Per consentire l’operatività del meccanismo, la CCSE ha predisposto sul DataEntry Elettrico già in uso per le consuete dichiarazioni bimestrali, una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di compensazione di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.

Dal 10 marzo 2015 al 30 aprile 2015, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Compensazione  della morosità per prelievi fraudolenti”) dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione, così come previsto per le dichiarazioni bimestrali; a titolo meramente esemplificativo si allega alla presente un facsimile del modello predisposto “Facsimile modello raccolta dati compensazione morosità per prelievi fraudolenti”;
  2. effettuare il download del modulo predisposto dalla CCSE “Istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti, art. 16bis del TIV”;
  3. compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
  4. effettuare l’upload del modulo sopra indicato timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente la maggior tutela;
  5. effettuare l’upload del documento d’identità del soggetto dichiarante;
  6. effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito alla lettera b) art. 16ter.6 del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente sia sottoposto a revisione legale;
  7. effettuare l’upload del file CSV contenente gli elementi identificativi di cui alla lettera a) e b) art. 16bis.3 del TIV.

Le informazioni dovranno essere compilate con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 dicembre 2012.

Si precisa che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CCSE, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Distributori

Dal 10 marzo 2015 al 30 aprile 2015, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) del TIV trasmette alla Cassa, in formato .CSV, a mezzo PEC all’indirizzo proventi@ccse.cc le seguenti informazioni:

a)            gli elementi identificativi di cui al suddetto comma dei punti di prelievo per i quali sono stati     rilevati prelievi fraudolenti;

b)           per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a) l’ammontare di energia elettrica                frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.

Per le ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti antecedenti all’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/EEL, la trasmissione delle informazioni di cui al comma 16bis.6 avviene nella forma di autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tempistiche

Entro il 30 giugno 2015, la CCSE comunicherà all’AEEGSI ed a ciascun esercente la maggior tutela l’ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.

Entro il 31 luglio 2015 la CCSE liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all’art 62 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Fabrizio Autero (indirizzo mail autero.fabrizio@ccse.cc; tel. 06-32101393) e Edoardo Mazziotta (indirizzo mail mazziotta.edoardo@ccse.cc; tel. 06-32101345).

 

    Il Direttore Proventi e Contributi

        Lino Cataldi

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