Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.7/2013/ELT

22 Marzo 2013

Scadenze 31 marzo 2013

  1. Soggetti autoproduttori

Aspetti normativi

La legge 24 dicembre 2003, n. 368, all’art. 4, comma 1, stabilisce che “le misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi” e, al comma 1-bis, stabilisce che “l'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo…”.L’art. 4, comma 1 della legge n. 368/03, ha previsto “misure di compensazione territoriale (…) fino al definitivo smantellamento degli impianti, per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”.

In relazione a quanto sopra, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) con la delibera n. 231/04 ha emanato le relative norme di regolazione.

In particolare, la delibera n. 231/04 ha stabilito che:

–  è istituito presso la CCSE il “Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/04”;
–  il Conto è alimentato anche dagli importi che devono essere versati alla CCSE dai soggetti autoproduttori, come definiti dall’art. 2 comma 2. del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento all’energia da essi autoprodotta ed autoconsumata in sito a decorrere dall’anno 2004;
–  i predetti versamenti devono essere effettuati alla Cassa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Soggetti tenuti al predetto adempimento

La definizione di soggetto autoproduttore è richiamata esplicitamente nella deliberazione dell’AEEG, e si riferisce a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, all’articolo n. 2, comma 2.
Anche nei confronti degli “autoproduttori”, quindi, la Cassa ha attivato la riscossione degli importi dovuti per effetto della legge 368/03.

Quantificazione dell’energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori.

L’energia soggetta all’applicazione dell’aliquota stabilita dal comma 1-bis dell’art. 4, della legge n. 368/03, è costituita dall’energia elettrica prodotta da ogni soggetto autoproduttore, così come definito dalle norme citate, al netto dei servizi ausiliari di centrale, dei pompaggi e, comunque, dei quantitativi strettamente necessari al processo di produzione dell’energia elettrica e al funzionamento dell’impianto di produzione stesso, compresa l’illuminazione ed i servizi della centrale. Ovviamente, l’energia prodotta e ceduta ad altre reti è esclusa a priori in quanto non autoconsumata in sito.
Si fa presente che qualora i quantitativi di energia autoprodotta e autoconsumata utilizzati fossero inferiori al 70%, rispetto a precedenti dichiarazioni, tale circostanza dovrà essere dimostrata tramite l’invio della dichiarazione delle Agenzia delle Dogane.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CCSE

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello considerato, ogni soggetto autoproduttore che non rientra tra le tipologie RIU, SEU e SAAE:

– deve trasmettere alla CCSE copia della dichiarazione presentata all’Agenzia delle Dogane  territorialmente competente;
– deve trasmettere un prospetto nel quale:

  • siano dichiarati i quantitativi di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata per ogni impianto di produzione e per ogni stabilimento di consumo facenti capo allo stesso soggetto giuridico, in relazione ai quali, complessivamente, potrà essere verificata la condizione posta dal decreto legislativo n. 79/99, all’articolo n. 2, comma 2, per essere classificato soggetto “autoproduttore”;
  • siano evidenziati i consumi che, sulla base dei criteri suesposti, non sono soggetti all’imposizione di cui trattasi e l’energia autoconsumata cui, viceversa, deve essere applicata l’aliquota fissata dalla legge 368/03 come aggiornata dalle deliberazioni dell’Autorità;
  • sia calcolato l’importo dovuto alla CCSE.

Il prospetto deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto autoproduttore che, in tal modo, certifica la veridicità di ogni dato comunicato alla
Cassa. La CCSE, in base alle facoltà ad essa attribuite dalle norme in vigore, effettuerà gli accertamenti e le verifiche che riterrà opportune.
L’importo dovuto per l’anno 2012 deriva dall’applicazione dell’aliquota unitaria di 0,0175 centesimi di euro per ogni chilowattora (articolo 2 della delibera AEEG ARG/com 201/11).
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2013 tramite bonifico bancario sul conto denominato “Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale” codice IBAN IT42M0103003200000009571817

  1. Imprese distributrici

In data 31 marzo 2013 scade il termine per il pagamento e la presentazione delle seguenti componenti tariffarie:

– CTS (modello aggiornato cartaceo allegato alla presente circolare). Il versamento deve essere effettuato sul Conto “Fondo Utenti MT”
– Fondo eventi eccezionali (tab.n.10 e art. 50.1 del TIQE modello aggiornato cartaceo allegato alla presente circolare).

Il Direttore generale

Alfredo Macchiati

Circolare N.7/2013/ELT Modello CTS 2013

Circolare N.7/2013/ELT Calcolo dimostrativo autoproduttori

Circolare N.7/2013/ELT Modello FEE 2013

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