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CIRCOLARE N. 9/2021/ELT

28 Aprile 2021

Meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete di cui alla Deliberazione ARERA 461/2020/R/EEL

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 461/2020/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito il meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete dovute dal 1 gennaio 2016 (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 1.3 della Deliberazione sopra citata ciascuna impresa distributrice:

  1. può partecipare al meccanismo in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla Deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL da almeno 6 (sei) mesi;
  2. ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione TIDAMM.

La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.4 della Deliberazione, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice.

Entro il 30 giugno 2021 ciascuna impresa distributrice che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico” (vedi “Manuale Utente Meccanismo Reintegro Tariffe di Rete”), dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  3. effettuare l’upload della relazione di una società di revisione legale;
  4. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 2.5 della Deliberazione, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dalle imprese distributrici, provvede a determinare e a erogare, entro il 31 agosto 2021, al netto dell’eventuale anticipazione richiesta di cui all’art. 3.1 della Deliberazione medesima, l’ammontare di reintegrazione TIDAMM a valere sul “Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni”.

Ai sensi dell’art. 3.2 della Deliberazione, qualora l’ammontare di reintegrazione TIDAMM dovesse risultare inferiore all’anticipazione richiesta di cui all’art. 3.1, l’impresa sarà tenuta alla restituzione della differenza, entro il 31 agosto 2021, riconoscendo alla CSEA un interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dall’art. 41.4 del TIT.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Davide Pallotto (mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32 10 13 96; cellulare: +39 335 610 6348).

 

 

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

Manuale Utente Meccanismo Reintegro Tariffe di Rete

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