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CIRCOLARE GEN. 2/2012 – MODALITA’ OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE 314/2012/R/COM DEL 26 LUGLIO 2012, IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E

3 Agosto 2012

Con la deliberazione 314/2012/R/com, l’AEEG ha emanato disposizioni urgenti in tema di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni 20 maggio 2012 e successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012).

Il provvedimento segue la deliberazione 235/2012/R/com, con la quale l’Autorità, secondo quanto previsto nel DL 74/2012, ha adottato un primo provvedimento d’urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, prevedendo la sospensione, a partire dalla suddetta data,  dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato, per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti.

La deliberazione 314/2012/R/com reca disposizioni specifiche  per i settori dell’energia elettrica e del gas.

In particolare, ai sensi di quanto disposto al punto 2.1 della deliberazione, nei casi di comprovata criticità finanziaria (come definita nel seguito), gli esercenti l’attività di vendita possono chiedere alla Cassa l’anticipazione degli importi per i quali è stata attivata la sospensione dei pagamenti. Tale anticipazione deve essere calcolata utilizzando l’espressione indicata al punto 2.3 della medesima deliberazione. Detti importi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 2.2, la criticità finanziaria sussiste laddove l’importo complessivo delle fatture emesse nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 20 maggio 2012, nei confronti dei clienti per i quali è stata prevista la sospensione dei pagamenti, rappresenti oltre il 3% dell’importo complessivo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo.

Successivamente, l’Autorità stabilirà le modalità di restituzione di dette somme, per le quali è stabilito l’addebito degli interessi in misura pari al tasso scontato dalla Cassa sui propri depositi bancari.

Dal punto di vista operativo, per poter accedere alle misure finanziarie (art. 3 della del. 314/2012/R/com), gli esercenti l’attività di vendita devono inviare la seguente documentazione:

I.               Richiesta di anticipo alla Cassa, dichiarando di essere in possesso della condizione attestante la “criticità finanziaria”, come definita dall’art. 2.2.         
Unitamente alla dichiarazione devono essere forniti i seguenti dati:

I.1       l’importo delle fatture complessivamente emesse dall’esercente l’attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2012 – 20 maggio 2012 (FATTTOT1/1-20/5);

I.2       l’importo delle fatture emesse dall’esercente l’attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2012 – 20 maggio 2012 verso i clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della del. 235/2012/R/com (FATTTER1/1-20/5);

II.             Contestualmente alle richieste di cui al punto I., gli esercenti la vendita devono comunicare:

 
 

II.1   L’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere a fronte del servizio fornito, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, nel periodo 20 maggio 2012/30 giugno 2012 o emesse precedentemente e non scadute alla data del 20 maggio 2012. Tale valore è relativo ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della del. 235/2012/R/com (FATTtTER), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali.-

II.2 Il riepilogo delle fatture di cui al precedente punto II.1 con il dettaglio dei clienti finali e dei relativi Comuni di appartenenza, secondo il prospetto allegato (file: “Dettaglio Fatture”).
Per le fatture non emesse, dovranno essere indicate anche le modalità di determinazione dei consumi (misurati – stimati in base ai consumi storici – presunti in altro modo).

III.           Per i clienti finali di cui all’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012, occorre altresì inviare una autocertificazione che attesti di essere in possesso dei documenti comprovanti la sospensione degli obblighi tributari. La relativa documentazione deve essere resa disponibile a richiesta della Cassa.

Per le informazioni di cui ai punti I.1, I.2 e  II.1 occorre compilare il relativo modulo allegato (file: Riepilogo importi).

Al fine di ottenere successive anticipazioni, nel periodo di validità della sospensione dei pagamenti, gli esercenti la vendita che hanno presentato la richiesta di cui a i precedenti punti I., II. e III., dovranno far pervenire alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il 20 del mese successivo ad ogni periodo di riferimento “t”, la seguente documentazione:

IV.           L’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere a fronte del servizio fornito, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, dall’esercente l’attività di vendita nel periodo “t”, relativamente ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della del. 235/2012/R/com (FATTtTER), compilando l’apposito modulo allegato (file: Riepilogo importi), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali e di eventuali rettifiche e conguagli relativi a mesi precedenti.

V.             Il riepilogo delle fatture di cui al precedente punto IV con il dettaglio dei clienti finali e dei relativi Comuni di appartenenza, secondo il prospetto allegato (file: “Dettaglio Fatture”).
Per le fatture non emesse, dovranno essere indicate anche le modalità di determinazione dei consumi (misurati – stimati in base ai consumi storici – presunti in altro modo).

 

Le richieste di anticipo e la documentazione di cui ai punti I., II. e III., nonché l’importo complessivo e il riepilogo delle fatture di cui ai punti IV. e V. relative al primo periodo successivo (luglio 2012), devono essere inviate via posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Cassa: info@pec.ccse.cc, ovvero mediante raccomandata AR (o via fax al numero: 06/36006264) con richiesta a firma del legale rappresentante anticipata via mail agli indirizzi di posta elettronica mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc,entro e non oltre la data del 20 Agosto 2012.

La Cassa erogherà quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, ovviamente una volta accertata la completezza della documentazione fornita.

 

Al fine di agevolare l’erogazione dei benefici suindicati, unitamente alla richiesta di anticipo ad alla documentazione riepilogativa, dovrà essere comunicato il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il pagamento. Si fa presente, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’importo richiesto sia superiore ad €.154.937,07, la Cassa dovrà richiedere il certificato antimafia di cui al D.P.R. 252/98, qualora non ne sia già in possesso. Per anticipare i necessari all’acquisizione di tale certificazione, condizione essenziale per poter procedere ai pagamenti di quanto dovuto, si chiede di inviare, unitamente alla documentazione suindicata, i moduli A e B di cui alla Circolare Gen n. 1/2012, pubblicata sul sito delle CCSE in data 26 luglio 2012, regolarmente compilati.

 

Con l’obiettivo di semplificare la determinazione degli importi oggetto delle richieste di anticipazione e al fine di rendere più agevoli le procedure di verifica previste in argomento, si suggerisce a tutti gli esercenti il servizio di vendita di procedere comunque alla fatturazione del servizio fornito in ciascun periodo, in modo che sia gli esercenti che la Cassa possano avere un riscontro più immediato delle partite di pertinenza.

 

In sede di verifiche e controlli, secondo quanto previsto dall’art. 5 della delibera AEEG 314/2012/R/com, la Cassa si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

 
 

Avv. Roberto Poppi

Dettaglio Fatture_ELETTRICO.xls

Dettaglio Fatture_GAS.xls

Riepilogo importi_ELETTRICO.xls

Riepilogo importi_GAS.xls

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