Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n. 3/2012/Elt

31 Ottobre 2012

Con la deliberazione 370/2012/R/eel (di seguito la Deliberazione) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e ha stabilito le relative modalità di reintegrazione.

Ai fini della partecipazione al meccanismo di reintegrazione per i crediti maturati nei periodi passati e attuale di esercizio del servizio di salvaguardia, ai sensi dell’art. 5.1 della deliberazione, l’esercente la salvaguardia che sceglie di partecipare è tenuto a presentare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito Cassa), per ciascun periodo della salvaguardia, l’istanza di cui all’art. 3.1 della Deliberazione entro il 30 novembre di ogni anno, riferita ai crediti non riscossi dell’anno precedente. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 5.3 della Deliberazione, gli esercenti la salvaguardia che non partecipano al meccanismo di reintegrazione, sono tenuti comunque a comunicare alla Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, le informazioni necessarie per il calcolo dell’indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione relativo a ciascun anno dei periodi di esercizio della salvaguardia.

 Entro il 31 dicembre di ogni anno,ai sensi dell’art. 5.2 della Deliberazione, la Cassa quantifica gli ammontari di reintegrazione (ARi) a cui ha diritto ciascun esercente partecipante, di cui all’art. 4 della Deliberazione, e versa agli esercenti beneficiari l’ammontare spettante.

In fase di prima applicazione, per consentire l’operatività del meccanismo, la Cassa ha predisposto un file excel specifico per ciascun esercente (in allegato), contenente un foglio per le notizie anagrafiche e ulteriori fogli ognuno dei quali riferito ad un periodo di esercizio per cui il medesimo esercente è stato selezionato come esercente la salvaguardia e contenente tabelle da compilare con informazioni differenziate per ciascun anno del periodo di esercizio. In merito al periodo di esercizio attuale (2011-2013), le informazioni dovranno essere compilate con esclusivo riferimento all’anno 2011.

Ciascun esercente deve inviare alla Cassa i predetti fogli, compilati in tutte le parti evidenziate in verde, indipendentemente dalla sua adesione, o meno, al meccanismo. Tutti i fogli del file, debitamente compilati, dovranno essere inviati mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica alleva.cristina@ccse.cc e dicori.alessandro@ccse.cc entro il 30 novembre 2012.

L’esercente che intende partecipare al meccanismo di reintegrazione, deve avanzare apposita istanza, a firma del legale rappresentante e, oltre ai fogli di cui prima detto, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, deve allegare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che autocertifichi che gli oneri per i quali si richiede la reintegrazione attraverso il meccanismo soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 3.4 della Deliberazione, ed in particolare:

a)      di aver effettuato la costituzione in mora dei crediti, secondo le modalità di cui all’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 04/08 e, nel caso di clienti inadempimenti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, di aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;

b)      che l’individuazione della società cessionaria di ciascun credito sia avvenuta considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente. A riguardo si fa presente che il soddisfacimento di tale condizione di ammissibilità sarà oggetto di verifica nei casi in cui gli oneri dovessero risultare, ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione, superiori al 10% del valore del CNRi (ammontare del credito non riscosso dell’i-esimo esercente partecipante);

c)      che la quota massima di oneri legali per i quali si richiede la reintegrazione attraverso il meccanismo è non superiore al 20% del CNRi.

Si precisa che il soddisfacimento delle sopraccitate condizioni, potrà essere oggetto di verifica e che, in base a quanto stabilito all’art. 3.4, lettera c) della Deliberazione, gli eventuali oneri legali saranno ammessi al meccanismo nel limite massimo del 20% del CNRi.

Eventuali inadempienze verranno segnalate all’AEEG per le relative determinazioni di competenza.

 

Il Direttore generale

Alfredo Macchiati

 

Enel Energia SpA .xlsx

Exergia SpA.xlsx

Hera Comm Srl .xlsx

Previous:
CIRCOLARE GEN. 2/2012 – MODALITA’ OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE 314/2012/R/COM DEL 26 LUGLIO 2012, IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E
Next:
Circolare N.4/2013/ELT
Close Search Window
Skip to content