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CIRCOLARE N. 18/2026/ELT

1 Aprile 2026

Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di cui all’art. 4 della deliberazione 604/2021/R/com e ss.mm.ii.- Istanza 2026

Contesto normativo

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 in materia di esercizio del diritto alla prescrizione biennale per i crediti fatturati e non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale, con la deliberazione 604/2021/R/com e ss.mm.ii. (nel seguito: Delibera) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità) ha definito, inter alia, i criteri e le condizioni di accesso al meccanismo per la compensazione degli importi fatturati e non riscossi per effetto dell’eccepimento della prescrizione biennale relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di cui all’art. 4 della predetta delibera.

Con la presente Circolare, CSEA rende noto ai soggetti interessati di aver predisposto sul portale “Data Entry Elettrico”, raggiungibile attraverso il proprio sito istituzionale, una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza di partecipazione al suddetto meccanismo per l’anno di riferimento 2026 (“istanza 2026”) le cui modalità operative sono declinate nell’ambito del relativo Manuale Utente.

Modalità applicative degli adempimenti verso CSEA

Ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera, l’esercente l’attività di vendita di energia elettrica che risulti essere altresì l’utente del dispacciamento associato ai punti di prelievo con riferimento ai quali è stata eccepita la prescrizione biennale (nel seguito: utente richiedente), può presentare apposita istanza di partecipazione al Meccanismo di compensazione, la quale deve:

  1. essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  2. contenere le informazioni relative agli importi fatturati nei confronti dei clienti finali, i quali risultino non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal 1° marzo 2018, necessarie alla quantificazione della compensazione. Quest’ultima è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti che contabilizzano importi:
    1. riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte dei dati di misura effettivi da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
    2. per i quali l’utente richiedente abbia eccepito all’impresa di distribuzione la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 senza che sia stata fatta valere da quest’ultima alcuna causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.

Con specifico riferimento all’istanza 2026, si evidenzia che la richiesta di compensazione presentata da ciascun esercente dovrà tener conto degli eventi di esercizio della prescrizione accolti nel biennio antecedente l’anno di presentazione della richiesta, ovvero gli eventi relativi alle annualità 2024 e 2025, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4.1 della Delibera.

Nel caso in cui l’utente richiedente non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui è riferita la richiesta di compensazione e nel caso in cui l’utente richiedente, benché operi in qualità di controparte commerciale, serva una o più ulteriori controparti commerciali, l’istanza deve riportare le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l’utente richiedente è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali e le fatture di trasporto emesse dalle imprese di distribuzione in cui sono fatturati gli importi per cui si chiede la compensazione.

Qualora, in relazione ai suddetti importi, la sussistenza delle cause ostative sia accertata successivamente alla compensazione riconosciuta e liquidata da CSEA, l’utente richiedente è tenuto a restituire i corrispondenti importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica compensati da CSEA secondo le modalità operative dalla stessa definite.

L’Utente richiedente, qualora abbia presentato almeno una istanza di partecipazione al meccanismo negli anni precedenti, sarà comunque tenuto all’invio dell’istanza 2026 anche nel caso in cui non abbia importi da restituire in merito a partite fisiche oggetto di riconoscimento da parte di CSEA in istanze relative ad anni precedenti e per le quali siano intervenute cause ostative da parte del distributore competente; in tale circostanza, potrà avvalersi dell’apposito flag “nessun importo da restituire, poiché non sono state accertate cause ostative successivamente alla compensazione riconosciuta e liquidata da CSEA in istanze precedenti”, presente nella relativa sezione del Data Entry Elettrico.

Ai sensi della Delibera, CSEA effettuerà, anche attraverso ispezioni, gli accertamenti e le verifiche in merito alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dagli utenti richiedenti e potrà richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite in sede di presentazione della richiesta di compensazione.

Tempistiche

Gli esercenti l’attività di vendita che intendono partecipare al meccanismo di compensazione per l’anno di riferimento 2026, dovranno presentare apposita istanza, tramite il portale “Data Entry Elettrico”, a decorrere dal 1 aprile 2026 entro e non oltre il termine del 31 maggio 2026.

Entro il 30 settembre 2026, CSEA verificherà la completezza delle istanze pervenute e comunicherà in via preliminare ad ARERA l’esito del meccanismo.

Successivamente, entro il 31 ottobre 2026, CSEA comunicherà a ciascun soggetto richiedente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l’ammontare spettante.

La liquidazione delle relative partite economiche nei confronti dei soggetti beneficiari della compensazione avrà luogo entro il 30 novembre 2026.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione al meccanismo oggetto della presente Circolare saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

Le informazioni contenute nel presente modello saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/ .

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it) e Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it).

L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

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