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CIRCOLARE N. 19/2024/ELT/GAS

30 Aprile 2024

Riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio – I trimestre 2024 – istruzioni operative per l’invio delle istanze ex art. 3bis.4 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.

La deliberazione dell’ARERA 11/2024/R/com del 30 gennaio 2024 ha modificato la deliberazione 111/2021/R/com, prorogando al 31 dicembre 2024 l’erogazione delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

L’art. 3bis della deliberazione 111/2021/R/com, prevede che, su richiesta dell’impresa e previa comunicazione al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, la CSEA possa riconoscere quote di acconto trimestrali sugli importi di cui all’art. 17 comma 17.1, art. 18 comma 18.1 e art. 19 comma 19.1 della deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i..

Gli importi oggetto di acconto in ciascun trimestre faranno riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 e riguarderanno esclusivamente importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione da parte della CSEA.

In ottemperanza a quanto premesso, la CSEA, avvia la raccolta dei dati per il riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi relativi al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2024 (I trimestre 2024). Tali dati dovranno essere presentati alla CSEA, entro il 31 maggio 2024, compilando i seguenti file:

  • distributori EE- I trimestre 2024”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
  • distributori GN- I trimestre 2024”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
  • fornitori GDdN- I trimestre 2024”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.

I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati:

  • ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega.
  • ALLEGATO 2: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.

A seguito della ricezione dell’istanza, la CSEA determinerà gli importi da riconoscere per ciascuna impresa. I risultati dell’istruttoria saranno comunicati al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ai sensi dell’art. 3bis comma 3bis.5 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i.. La CSEA procederà all’erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste.

I suddetti importi avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia, ai sensi della deliberazione in oggetto, secondo le tempistiche previste per la perequazione generale di cui all’articolo 35 del TIT (Allegato A alla deliberazione 616/2023/R/eel e s.m.i.) e all’articolo 48 della RTDG (Allegato A alla deliberazione 737/2022/R/gas e s.m.i.). La posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.

Ai sensi dell’art. 3bis comma 3bis.3, i distributori EE, i distributori GN ed i fornitori GDdN devono tenere separata evidenza dei minori ricavi di cui all’art. 3bis comma 3bis.1 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.

La CSEA provvede alle verifiche (anche in sede di ispezioni) in ordine alla correttezza ed alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti (cfr. art. 3bis comma 3bis.6 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.).

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it; tel: +39 06 32101320), la Dott.ssa Carmela Autiero (mail carmela.autiero@csea.it; tel: +39 366 6155653), l’Ing. Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it; tel.: +39 335 6106583), il Dott. Fabio Libanori (mail: fabio.libanori@csea.it; tel.: +39 333 4839661).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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