Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 27/2023/COM

21 Giugno 2023

Modalità operative per l’attuazione delle misure previste dalla deliberazione 267/2023/R/COM del 13 giugno 2023, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 1° maggio 2023 e successivi

 

Aspetti normativi

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) con le deliberazioni 216/2023/R/com e 267/2023/R/com, ha adottato, in attuazione del decreto-legge 61/23 – noto anche come “Decreto Alluvione” – che prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze, provvedimenti d’urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici.

A tal riguardo, l’ARERA ha provveduto all’adozione di misure volte alla sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com delle fatture emesse o da emettere, ovvero, degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas, ivi compresi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, alle utenze  del servizio idrico integrato (SII) e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (questi ultimi comprensivi di ciascun singolo servizio che lo compongono).

Con successiva deliberazione 267/2023/R/com l’ARERA, relativamente alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture, ovvero, degli avvisi di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com, ha previsto un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati, nei confronti delle utenze e delle forniture attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23.

La medesima deliberazione all’art. 6 e ss. dispone che, a fronte di una comprovata criticità finanziaria ed a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario degli operatori coinvolti nei sopra citati eventi, gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti, possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) un’anticipazione a titolo gratuito degli importi per i quali è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento.

Specificatamente, secondo quanto disposto dal comma 6.1, la criticità finanziaria è ravvisabile qualora l’importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, e con riferimento a ciascun settore, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti ovvero dei clienti finali serviti nel medesimo periodo.

Tale anticipazione deve essere calcolata al netto delle somme eventualmente già pagate dai clienti ovvero dagli utenti finali, delle imposte e dell’IVA e secondo la seguente formula di cui all’art. 6.3:

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l’anticipazione:

FATTTOT1/1-s = importo degli avvisi di pagamento o delle fatture complessivamente emesse dal gestore, ovvero dall’esercente l’attività di vendita, dal 1° gennaio 2023 alla data s, fissata al 1° maggio 2023, per le utenze ovvero le forniture di cui al comma Errore. L’origine riferimento non è stata trovata., con riferimento a ciascun singolo settore;

FATTALL1/1-s= importo degli avvisi di pagamento ovvero delle fatture emesse dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita dal 1° gennaio 2023 alla suddetta data s verso le utenze/forniture beneficiarie della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com, con riferimento a ciascun singolo settore;

FATTtALL =importo degli avvisi di pagamento o delle fatture emesse o da emettere dal gestore nonché dall’esercente l’attività di vendita nel periodo t relativamente alle utenze ovvero alle forniture beneficiarie della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com calcolato secondo quanto previsto dall’art. 14, con riferimento a ciascun singolo settore;

t = data di presentazione delle richieste di cui al comma 6.1;

a= 3%.

I gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti del servizio rifiuti, ovvero, gli esercenti l’attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni, trasmettono ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 – a partire dal mese di dicembre 2023 – la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023.

La restituzione alla CSEA degli importi recuperati viene effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I gestori e gli esercenti l’attività di vendita provvedono entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA e relative tempistiche

Al fine di accedere alle misure finanziarie, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti del servizio rifiuti e gli esercenti l’attività di vendita interessati fanno pervenire le prime richieste di anticipazione alla CSEA entro il 10 luglio 2023 e, successivamente, entro il 15 di ogni mese per  le successive anticipazioni, attestando ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R 445/00 il rispetto delle condizionalità di cui al comma 6.2 e trasmettendo la documentazione come meglio specificato in appresso:

  1. una dichiarazione “All. 1_Modulo-dichiarazione”, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto della condizionalità come meglio definita all’art. 6 comma 6.1 e ss. della deliberazione 267/2023/R/com unitamente alla veridicità dei dati ivi contenuti nei modelli allegati;
  2. apposito prospetto riepilogativo “ 2_Rendicontazione” contenente le informazioni circa gli importi come specificato nella formula di cui all’art. 6.3 unitamente all’elenco delle utenze ovvero forniture interessate dalla sospensione dei pagamenti con indicazione della relativa Regione, Provincia, Comune, Codice Utente/Punti di prelievo e di riconsegna (con riferimento ai settori di interesse) ed importo.

Tali documenti, corredati dall’informativa Privacy (Allegato 3), devono essere tutti firmati digitalmente dal l.r.p.t. della società o dell’ente beneficiario dell’anticipazione. In alternativa, possono essere firmati digitalmente da un delegato designato dal l.r.p.t. previa compilazione e sottoscrizione del delegante e, per accettazione, del delegato, giusto “All. 4_Procura”.

Per le informazioni di cui al punto 2 occorre compilare, per ciascun settore di riferimento, il richiamato modello in allegato, ovvero All. 2_Rendicontazione_GAS, All. 2_Rendicontazione_ELT, All. 2_Rendicontazione_IDRe All. 2_Rendicontazione_RIF.

Al fine di ottenere successive anticipazioni, nel periodo di validità della sospensione dei pagamenti, gli operatori, come anticipato, trasmettono entro il giorno 15 del mese, con cadenza mensile e, comunque, in ultima istanza entro il 31 ottobre 2023, la documentazione richiesta di cui ai precedenti punti 1 e 2 – unitamente all’informativa Privacy ed eventuale Procura – relativa al mese di riferimento “t”, a partire dal mese di luglio 2023.

A fronte dell’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere riguardo al servizio fornito – secondo una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione ovvero di riscossione normalmente applicata – gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII e i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti, nel periodo “t” (FATTtALL), relativamente agli utenti o alle forniture beneficiarie della sospensione dei termini di pagamento di cui all’art. 4 della deliberazione 267/2023/R/com, compilano gli appositi campi dei modelli allegati (All. 2_Rendicontazione_GAS, All. 2_Rendicontazione_ELT, All. 2_Rendicontazione_IDRe All. 2_Rendicontazione_RIF), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti o dei clienti finali e di eventuali rettifiche e conguagli relativi a mesi precedenti. In tale sede dovranno essere altresì indicati gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati da parte degli utenti o dei clienti finali, relativi a fatture sospese e dichiarate in precedenti sessioni.

Con riferimento ai soli settori elettrico e gas, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, nell’ambito del rendiconto analitico comunicato mensilmente al Sistema Informativo Integrato di cui all’art. 12.2, provvedono alla contestuale trasmissione del medesimo rendiconto ai rispettivi indirizzi PEC di settore della CSEA.

Le richieste di anticipo e la documentazione di cui ai punti 1 e 2, unitamente all’informativa Privacy ed eventuale Procura, devono essere trasmesse a mezzo PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della Cassa in ordine al proprio rispettivo settore:

Segnatamente per le società multi-utility, si richiede la trasmissione di tante istanze di anticipazione quanti sono i settori nei quali eroga i servizi e per i quali sussistono le condizioni, trasmettendole ai rispettivi indirizzi PEC di cui sopra.

Con riferimento alle anticipazioni richieste, la CSEA provvede ad erogare gli importi indicati nella documentazione di cui sopra, a partire dal mese di luglio 2023 ed entro il mese di ricevimento della relativa documentazione, al netto delle somme eventualmente già pagate dai clienti ovvero dagli utenti finali, delle imposte e dell’IVA.

Qualora i soggetti richiedenti l’anticipazione non siano già iscritti all’Anagrafica CSEA, la prima erogazione dell’anticipazione potrà essere effettuata entro il mese successivo a quello di registrazione nell’Anagrafica medesima.

Per i soli gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti del servizio rifiuti, la registrazione all’Anagrafica Operatori CSEA sarà possibile a decorrere dal 27 giugno 2023 al seguente link https://anagrafica.csea.it/Anagrafica/webapp/login, secondo le modalità riportate nell’apposito manuale denominato “Manuale Anagrafica Operatori CSEA” situato nella zona inferiore della maschera di cui al precedente link.

Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione a favore degli operatori beneficiari, è richiesta la registrazione nell’Anagrafica CSEA, la corretta e regolare adempienza contabile – documentale relativa agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento nei confronti della CSEA, nonché la regolarità in ordine alla documentazione in tema di unbundling e antimafia da parte del beneficiario stesso.

La CSEA si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 in combinato disposto con gli artt. 7.4 e 16 della delibera in questione, di verificare a campione la documentazione delle dichiarazioni trasmesse.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione all’anticipazione di cui trattasi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi PEC di cui sopra, in ordine al rispettivo settore di interesse.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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