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CIRCOLARE N. 32/2022/ELT/GAS

3 Agosto 2022

Deliberazione ARERA 503/2021/R/com e ss.mm.ii. – Modalità di presentazione delle istanze per la partecipazione al Meccanismo di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse” – istruzioni operative e pubblicazione dei moduli ex art. 6.6 della predetta Delibera.

A sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, l’ARERA, attuazione in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6 bis, del decreto legge n. 55/18 (convertito dalla legge n. 89/18), con la deliberazione 587/2018/R/com, modificando ed integrando la deliberazione 252/2017/R/com (che ha previsto agevolazioni tariffarie e misure di rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici), ha introdotto esenzioni a tutela dei soggetti titolari di utenze (forniture) site nelle cosiddette zone rosse, individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018. In particolare, la deliberazione 587/2018/R/com ha previsto che, per tali forniture, venisse fissata pari a 0 (zero) qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno, rinviando ad un successivo provvedimento eventuali interventi relativi alle modalità di compensazione dei minori ricavi conseguenti a predetta misura.

Con la successiva deliberazione 503/2021/R/com, l’ARERA ha prorogato le agevolazioni tariffarie disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com. In particolare, l’art 2.1 della citata delibera ha stabilito la proroga, fino alla data di richiesta di cessazione o di voltura d’utenza, delle agevolazioni di cui agli artt. 5, 6, 8, 9, e 11 della deliberazione 252/2017/R/com:

  • site nelle SAE (strutture abitative di emergenza), ovvero nei MAPRE (moduli abitativi provvisori rurali di emergenza), ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
  • site nelle aree di accoglienza temporanea allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione colpita.

Con la deliberazione 34/2022/R/com ARERA ha, inoltre, prorogato fino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni tariffarie per le utenze colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 previste dalle deliberazioni 252/2017/R/com agli artt. 5, 6, 8, 9 e 11 a favore delle utenze site nelle zone rosse.

L’articolo 6.1 della citata deliberazione 503/2021/R/com (di seguito “la Delibera”), oltre a prevedere le proproghe sopra richiamate, ha introdotto un apposito meccanismo di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture, di cui ai commi 5.3, 6.2, 8.2, 9.2 e 11.3 della deliberazione 252/2017/R/com, site nelle “zone rosse”. Ai fini del riconoscimento delle compensazioni, gli esercenti la vendita trasmettono apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), con le modalità e nei termini previsti al comma 6.6.

Ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera, ciascun esercente la vendita che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni di cui al comma 6.1 e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, un ammontare pari al valore:

  1. della componente RCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica in maggior tutela;
  2. del corrispettivo PCV al netto della DISPBT di cui al TIV, pro tempore vigenti, per le forniture di energia elettrica del mercato libero relativi a clienti che avrebbero avuto diritto alla maggior tutela;
  3. del corrispettivo PCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica relative a clienti finali diversi da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);
  4. della componente in quota fissa QVD, relativa alla corrispondente tipologia di gas, di cui al TIVG, pro tempore vigente, per le forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale. La componente QVD da assumere per i clienti non domestici di gas naturale è quella relativa ai condomini con uso domestico.

Ai sensi dell’art. 6.4 della Delibera, gli esercenti la maggior tutela hanno diritto a ricevere, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a) del comma 6.3 della Delibera, la restituzione della differenza tra (PCV – DISPBT) e RCV eventualmente versate nell’ambito del meccanismo di cui all’articolo 16 del TIV relativamente alle forniture beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 6.1 della Delibera.

Ai sensi dell’art. 6.5 della Delibera, gli esercenti del mercato libero possono presentare richiesta di riconoscimento dei mancati ricavi, quantificati come indicato al comma 6.3, solo relativamente alle forniture rispetto alle quali dichiarino alla CSEA di avere applicato componenti in quota fissa.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6.6 lettera b) della Delibera, entro il 31 ottobre 2022, gli esercenti la vendita interessati devono comunicare alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo, trasmettendo all’indirizzo PEC gas@pec.csea.it la seguente documentazione:

  1. 2 file excel allegati debitamente compilati per i settori ELT e GAS (Allegato 1 e 2);
  2. autocertificazione (Allegato 3) ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità e la correttezza del contenuto delle istanze di cui alla lettera b) del comma 6.6, e informativa privacy (Allegato 4) firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2, 3 4, anche l’Allegato 5. Si precisa che l’informativa privacy dovrà comunque essere visionata da tutti gli eventuali soggetti/referenti i cui dati personali vengano forniti nell’ambito delle dichiarazioni rese.

Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75 del citato decreto. La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, nonché ai sensi dell’art. 6.7 della Delibera, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, in ordine alla correttezza ed alla veridicità del contenuto delle istanze trasmesse.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il Dott. Jacopo Bottone (mail: jacopo.bottone@csea.it – telefono: +39 366 6155668).

 

Il Direttore Generale

Bernardo Pizzetti

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