Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 41/2023/COM

20 Settembre 2023

Modalità integrative rispetto a quanto disposto dalla CSEA con la Circolare N. 27/2023/COM in ordine alla proroga della sospensione dei termini di pagamento disposta dalla deliberazione ARERA 390/2923/R/com

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), con la Circolare N. 27/2023/COM, in attuazione della deliberazione ARERA 267/2023/R/com e s.m.i., ha definito per gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti – che operano nelle aree colpite dagli eventi alluvionali in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze – le modalità operative per la richiesta dell’anticipazione degli importi per i quali è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, ovvero, degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.

Con la deliberazione 390/2023/R/com, facendo seguito alla sospensione automatica dei termini di pagamento già prevista, l’ARERA ha apportato delle modificazioni ed integrazioni alla sopra citata deliberazione, ovvero, ha determinato la proroga di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere fino alla data del 31 ottobre 2023, limitatamente alle utenze e forniture asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità  a causa degli eccezionali eventi alluvionali e attive alla data del 1° maggio 2023.

Al fine di beneficiare della sospensione dei termini di cui al precedente alinea, i soggetti titolari di utenze e forniture interessate devono aver trasmesso, entro la data del 31 agosto 2023 e, comunque, prima del termine di conclusione della misura della sospensione, apposita richiesta – ai rispettivi gestori ed esercenti l’attività di vendita – a mezzo dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, al fine di attestare che l’utenza o fornitura sia asservita ad una abitazione e/o sede risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza dei richiamati eventi alluvionali.

Pertanto, per poter dare attuazione alle misure di cui sopra, con la deliberazione 390/2023/R/com sono state emendate alcune disposizioni di cui alla deliberazione 267/2023/R/com e, nello specifico:

  • con l’aggiunta del comma 4.2 il periodo di sospensione dei termini di pagamento per i clienti o utenze maggiormente colpite è prorogato al 31 ottobre 2023;
  • ai fini della rendicontazione e del recupero delle anticipazioni erogate dalla CSEA, i gestori e gli esercenti l’attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni, limitatamente agli importi relativi alle utenze e forniture di cui al precedente comma 4.2, trasmettono a partire dal mese di febbraio 2024 la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente. A tal riguardo, con la prima documentazione dovranno essere attestati anche tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di gennaio 2024;
  • i gestori e gli esercenti l’attività di vendita, limitatamente alle utenze e forniture beneficiarie di cui al comma 4.2, provvedono entro il mese di gennaio 2025 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati, anche se non riscossi dagli utenti/clienti finali;
  • al fine di ottenere successive anticipazioni rispetto alla prima, gli operatori trasmettono entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2023 e, comunque, in ultima istanza entro il 31 dicembre 2023, la documentazione relativamente agli avvisi di pagamento e alle fatture emesse o da emettere fino al mese precedente.

I gestori e gli esercenti l’attività di vendita che intendono avvalersi delle anticipazioni, limitatamente agli importi relativi alle utenze e forniture di cui al comma 4.2, dovranno trasmettere i template integrati ed allegati alla presente circolare.

Tutto ciò premesso, fatte salve le modifiche sopra richiamate, onde poter avanzare l’istanza di anticipazione, restano valide le modalità operative già definite dalla CSEA con la Circolare N. 27/2023/COM, unitamente alle condizioni ivi indicate, anche per quanto attinente alla gestione di eventuali cessioni del credito nell’ambito del meccanismo in oggetto.

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link  https://www.csea.it/privacy-policy/.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della CSEA in ordine al proprio rispettivo settore:

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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