Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 44/2023/ELT

29 Settembre 2023

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali – art. 36 del TIV

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) all’art. 36 dell’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel, Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, (di seguito: TIV), ha definito il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità connessi ai clienti non disalimentabili del servizio a tutele graduali (di seguito: meccanismo).

La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti le tutele graduali, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, è consentita previa presentazione di apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2023.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente le tutele graduali (vedi “Manuale Meccanismo reintegrazione Tutele Graduali – art. 36 TIV – Istanza 2023” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).

Entro il 30 novembre 2023 ciascun esercente le tutele graduali, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload dalla relazione di una società di revisione legale;
  4. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 36.15 lett. b) del TIV, la CSEA provvederà entro il 31 dicembre 2023 a determinare ed a regolare l’ammontare di reintegrazione ARSTGi a valere sul conto di cui all’art. 61ter dell’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e ss.mm.ii. (TIT), “Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele graduali”.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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