Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 47/2025/ELT

1 Settembre 2025

Meccanismo di incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico (Art. 8 Delibera 604/2021/R/com)

Aspetti normativi

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), all’art. 8 della delibera 604/2021/R/com (di seguito Delibera), prevede un meccanismo di incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico.

A decorrere dall’anno 2023 tutte le imprese di distribuzione di energia elettrica sono tenute a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA), in ciascun anno “n”, l’ammontare di cui all’art. 8.1 della Delibera (PPB).

Al fine di adempiere alle suddette disposizioni e consentire alle imprese di distribuzione di energia elettrica la presentazione della dichiarazione obbligatoria, sul “Data Entry Elettrico”, CSEA ha predisposto una sezione dedicata.

La dichiarazione:

  • deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • deve contenere le informazioni necessarie alla quantificazione dell’ammontare PPB da versare a CSEA nell’anno 2026 e del fattore alfa da applicare nel medesimo anno. Ai fini della determinazione dell’ammontare PPB da versare nel 2025 CSEA utilizzerà le quantità di energia elettrica dichiarate nella precedente istanza (fatturato nell’anno 2023).

Modalità applicative degli adempimenti verso CSEA

Dal 1° settembre al 31 ottobre 2025, ciascuna impresa di distribuzione, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico” dovrà:

  1. compilare l’apposito modello dichiarativo;
  2. effettuare l’upload di un file, in formato prestabilito (e.g. CSV), contente il seguente set minimo di informazioni:
    • Anno di fatturazione;
    • Anno di competenza;
    • POD;
    • Ragione Sociale UdT;
    • IVA UdT;
    • Volumi Energia(kWh): il valore (positivo e negativo), al netto dei volumi per i quali sono emerse cause ostative alla maturazione della prescrizione, delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati.
      Tali volumi derivano da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive oppure da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la quota parte antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica.
      [NOTA BENE: rispetto alla precedente raccolta dati in materia, si chiede di dichiarare sia i valori positivi sia i valori negativi; il sistema quantificherà la sommatoria in valore assoluto delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati “Vrp”]

Tempistiche

Entro il 30 novembre 2025, l’impresa distributrice verserà a CSEA sul “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018”, secondo le medesime modalità stabilite per il versamento degli OGdS, l’ammontare PPB quantificato.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it) e Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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