Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.13/2014/GAS

9 Maggio 2014

Servizio di Default Trasporto – meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento sostenuto dai fornitori transitori del servizio di trasporto gas.

La deliberazione 249/2012/R/gas del 14 giugno 2012 reca disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto privi del relativo utente del bilanciamento, disciplinando il c.d. servizio di default trasporto. Tale servizio deve essere erogato “dall’impresa maggiore di trasporto”, con riferimento ai succitati prelievi.

Alternativamente all’erogazione del servizio di default, il comma 2.4 della medesima deliberazione stabilisce che è facoltà “dell’impresa maggiore di trasporto” poter individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, uno o più fornitori transitori che assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna, ed ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di default.

La successiva deliberazione 363/2012/R/gas dispone che ciascun fornitore transitorio, con riferimento a ciascuna sessione di reintegrazione relativa al periodo di fornitura del servizio, partecipi al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento.

Ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 363/2012/R/gas, la Cassa deve provvedere alla quantificazione e liquidazione del saldi degli ammontari di morosità di cui all’articolo 3 della medesima deliberazione.

Al fine di quantificare gli ammontari di morosità relativi al primo periodo di reintegrazione (ottobre 2012 – marzo 2013) del periodo di fornitura transitoria: ottobre 2012 – settembre 2013, ciascun fornitore transitorio dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, il file allegato entro il 31 Maggio 2014.

L’invio dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.ccse.cc e per conoscenza agli indirizzi: zoppo.giorgio@ccse.cc e mengoli.alberto@ccse.cc.

Alla PEC dovrà essere allegata una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356) e l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel 06-32101336).

Il Direttore Generale
  Alfredo Macchiati

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