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CIRCOLARE N. 15/2021/GAS

31 Maggio 2021

Nuove modalità per la presentazione dell’istanza di partecipazione al Meccanismo di “Equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio" – Art. 28 del RAST (Del.67/2019/R/Gas) – Anno Termico 2021-2022

 

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 67/2019/R/gas e s.m.i., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la regolazione per l'accesso ai servizi di stoccaggio e per la loro erogazione.

Nell’ambito di tale disciplina, l’art.28.1 del testo integrato per la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST, Allegato A alla deliberazione 67/2019/R/gas) prevede che le imprese di stoccaggio calcolino ed aggiornino, su base mensile, l’eventuale differenza tra:

  1. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi previsti per la tariffa di stoccaggio (di cui all’art.21 del RAST) alla capacità effettivamente conferita mediante le procedure concorsuali descritte all’art.15 dello stesso RAST, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio per i relativi volumi conferiti;
  2. la somma dei ricavi realizzati a seguito del conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno termico in oggetto (1 aprile – 31 marzo) mediante le procedure concorsuali di cui all’art.15 del RAST.

A seguito del suddetto calcolo, ai sensi dell’art. 28.2 del RAST, le imprese di stoccaggio sono tenute a comunicare su formato elettronico, entro il giorno 15 di ogni mese, ad ARERA ed alla CSEA, corredati dalle informazioni utilizzate per il loro calcolo:

  1. a partire dal mese di maggio di ciascun anno, l’ammontare calcolato come sopra;
  2. i costi di trasporto derivanti dalla movimentazione del gas in uscita dalla rete in iniezione in stoccaggio al netto di eventuali loro rettifiche, per il mese precedente, emerse in sede di fatturazione;
  3. l’ammontare del costo specifico d’impresa riconosciuto a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, di cui al comma 22.2 del RAST.

Con la presente circolare si informano le imprese di stoccaggio gas che la CSEA ha provveduto ad implementare un apposito portale informatico da utilizzare per la trasmissione delle istanze di cui all’art.28.2 del RAST, relative al meccanismo di “Equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio".

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Sul Data Entry Gas (https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html), la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di “Equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio".

A partire dal mese di giugno 2021, entro il giorno 15 di ogni mese, ciascuna impresa di stoccaggio, che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  • effettuare l’upload della documentazione trasmessa ad ARERA secondo quanto previsto dall’art.28.2 del RAST;
  • effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.

Per ciascuna istanza inviata le informazioni dovranno essere compilate ed aggiornate con riferimento al mese di competenza oggetto della richiesta, considerando anche gli aggiornamenti di cui all’art. 28.3 del RAST.

Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

A seguito del ricevimento delle istanze, secondo quanto disposto dell’art. 28.4 del RAST, CSEA provvede ad erogare alle imprese di stoccaggio, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione e previa informativa  alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’ARERA, una somma pari a:

  • un dodicesimo dell’ammontare di cui ai precedenti punti 1) e 3);
  • all’ammontare comunicato di cui al precedente punto 2).

Tali erogazioni saranno a valere sul “Conto Oneri Stoccaggio”.

Nella prima successiva regolazione mensile utile saranno liquidati, inoltre, eventuali importi spettanti ai sensi dell’art. 28.5 del RAST.

Contatti

Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

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