Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.22/2017/GAS

6 Luglio 2017

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale – ANNO 2016

Nella "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (Allegato A alla delibera 367/2014/R/gas, di seguito: RTDG), l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha affidato alla Cassa l’attuazione delle norme in materia di perequazione generale dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (art. 43 della RTDG) e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale (art. 44 della RTDG).

Tali norme si applicano a tutte le imprese di distribuzione di gas naturale.

Con successiva deliberazione 645/2015/R/gas, l’Autorità ha pubblicato gli importi di perequazione bimestrale d’acconto per l’anno 2016 (art. 45 della RTDG), che sono stati regolati a titolo di acconto e con cadenza bimestrale nel corso dell’anno 2016 e che devono essere considerati nelle determinazioni a saldo di cui alla presente circolare.

Ai sensi dell’art. 46.3 della RTDG, la Cassa deve provvedere alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui agli articoli 43.1 e 44.1. A tal fine, la Cassa ha aggiornato il data entry di perequazione gas raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (www.csea.it) attraverso il quale le imprese sono tenute a dichiarare i dati relativi all’anno 2016.

L’invio dei dati necessari alla quantificazione dei succitati saldi di perequazione deve avvenire entro il 31 luglio 2017 (art. 46.4 della RTDG). In allegato si riporta un manuale operativo di ausilio all’inserimento e al successivo invio dei dati.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail giorgio.zoppo@csea.it; tel. 06-32101356).

  Il Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana

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