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Circolare N.19/2017/ELT/GAS

28 Giugno 2017

Deliberazione 627/2015/R/com – modalità di presentazione delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi

Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 627/2015/R/com (di seguito “la delibera), gli esercenti la vendita avevano nel 2016 la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi in oggetto, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) con riferimento ai crediti relativi:

a)      alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell’Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall’Articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;

b)      alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 3.3 della delibera, entro il 30 settembre 2017, gli esercenti la vendita che hanno già espresso la propria volontà di partecipare al suddetto meccanismo devono comunicare alla Cassa le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi.

Pertanto, entro il suddetto termine, da intendersi perentorio, gli esercenti la vendita dovranno trasmettere all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it la seguente documentazione:

a)      file excel allegato debitamente compilato;

b)     autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza degli importi dichiarati ed il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.6 della delibera, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale[1] dell’impresa;

c)      relazione di una società di revisione legale che esprima quanto indicato all’art. 3.8 della delibera.

La documentazione richiesta dall’art. 3.8 lett. c) della deliberazione 627/2016/R/com, in riferimento alle sole fatture non oggetto di rendicontazione in occasione della prima sessione di applicazione del meccanismo di riconoscimento (ovvero con scadenza di pagamento 1 giugno 2014 – 30 giugno 2015), dovrà essere inviata tramite supporto cd-rom a mezzo posta all’indirizzo:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Direzione Gas, Acqua e Perequazioni

Via Cesare Beccaria 94/96

00196 – Roma

Per qualsiasi chiarimento in merito alla documentazione da trasmettere è possibile contattare l’Ufficio Perequazione e Supporto Regolatorio della CSEA.

La CSEA procederà ai sensi del comma 3.9 della deliberazione 627/2016/R/com alla verifica, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante, con particolare riferimento a:

    – la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati;

   – il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.5 e 2.6 della deliberazione 627/2016/R/com (con particolare riguardo alla documentazione attestante l’esecuzione delle attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii.);

    – il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa sede, valgono le condizioni, i termini e le modalità stabiliti all’interno della delibera, alla quale si fa espresso rinvio.

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                  Andrea Ripa di Meana


[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura a firma del legale rappresentante completa dei documenti di identità di chi firma la procura e del procuratore indicato.

 

Circolare n.19-elt-gas Modello 627_2015_anno 2017

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