Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 26/2021/ELT/GAS

20 Luglio 2021

Riconoscimento dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi.

Con la deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha approvato le agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e, tra gli aspetti disciplinati, ha altresì definito le modalità di compensazione, a favore dei gestori del SII e degli esercenti la vendita e il servizio di distribuzione nei settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni.

In particolare, agli artt. 17, 18 e 19 della deliberazione sopra citata, l’ARERA ha disposto che:

  • i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di energia elettrica e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5.1, lettera b), 6.1, lettere a), b) e d), 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7;
  • i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di gas naturale e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8.1, lettera a), 9.1, lettera a), 10.1, 10.3, e 10.4;
  • i minori ricavi conseguiti dalle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 ed ai commi 12.1 e 12.3

siano compensati dalla CSEA sulla base delle informazioni fornite dagli operatori secondo le modalità definite dalla Cassa medesima.

In allegato alla presente sono disponibili, relativamente all’anno 2020, i seguenti file:

  • distributori EE-2020”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
  • venditori EE-2020”: di pertinenza degli esercenti la maggior tutela e degli esercenti la vendita di energia elettrica;
  • distributori GN-2020”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
  • vendita GN-2020”: di pertinenza degli esercenti la vendita di gas naturale;
  • fornitori GDdN-2020”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.

I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it unitamente alla dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO  1) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega (ALLEGATO 2).

Si precisa che le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non potranno essere modificate.

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla deliberazione ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. nonché di quanto disposto con la presente Circolare, nei termini di cui all’Informativa al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 3).

Tale Informativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nonché da eventuali soggetti ai quali viene conferita delega/procura ai fini della sottoscrizione, presentazione telematica ed eventuale rettifica della Dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 alla presente Circolare.

Eventuali aggiornamenti relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 dovranno essere trasmessi entro il predetto termine del 30 settembre 2021, utilizzando la modulistica disponibile in allegato alle circolari CSEA N. 25/2018/COM , N. 23/2019/COM e N. 32/2020/COM.

La Cassa potrà avanzare richieste di integrazioni documentali e procedere a verifiche del rispetto dell’obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (e-mail: giulia.pistoia@csea.it; tel.: +39 06 32101320) o la Dott.ssa Viola Gigantelli (e-mail viola.gigantelli@csea.it); tel.: +39 331 6933435).

 

 

 

Il Direttore Generale

Bernardo Pizzetti

 

ALLEGATO 3_INFORMATIVA PRIVACY.docx

Distributori EE-2020

Distributori GN-2020

Fornitori GDdN-2020

Vendita GN-2020

Venditori EE-2020

ALLEGATO 2_procura-delega-modulo-dichiarazione

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