Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 28/2018/GAS

24 Luglio 2018

Inquadramento normativo e finalità

La presente circolare sostituisce la CIRCOLARE N. 18/2018/GAS  pubblicata sul sito di CSEA, a seguito dell’aggiornamento della modulistica per la partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica” Art. 12ter dell’All.A del TIVG (Delibera ARG/gas 64/09).

Si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica, che annulla e sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito CSEA (CIRCOLARE N. 18/2018/GAS), da compilare per la partecipazione al suddetto meccanismo.

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Entro il 31 luglio 2018 gli esercenti il servizio di vendita gas che intendono presentare istanza (con riferimento all’anno 2017) dovranno trasmettere alla CSEA, tramite PEC all’indirizzo gas@pec.csea.it, quanto di seguito indicato:

  1. il file di raccolta dati e calcolo, riportato in allegato in formato Excel, completato con i dati richiesti (All. 1);
  2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (come da fac-simile in allegato) con la quale viene attestata la veridicità dei dati dichiarati, a firma del legale rappresentante della società esercente il servizio di maggior tutela, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (All. 2);
  3. la stampa di tutti i fogli del file excel utilizzato per la raccolta dati e calcolo firmati del legale rappresentante della società.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Come stabilito dall’art. 12ter.6 del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante.

Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art 80.2 del RTDG “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al  dettaglio  gas”.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente dell’Ufficio settore Gas Rosalia Scalia (Tel. +39 06 32101349; indirizzo e-mail: rosalia.scalia@csea.it)

 

 

Il Direttore generale

 Enrico Antognazza 

 

 

La presente è stata aggiornata con la Circolare n. 32/2018/GAS

 

 

                                                                                            

 

 

 

All. 1 – Schema Modello e Riepilogativo bolletta elettronica 2017

All. 2 – Dich-sost-atto-notorio-rev1

Legenda bolletta elettronica

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