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CIRCOLARE N. 7/09 GAS

8 Ottobre 2009

Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 106/09 – compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale in conseguenza dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08

 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) con la deliberazione ARG/gas 106/09 ha emanato disposizioni in materia di “Compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale”.

 

In base a detta delibera ciascun esercente la vendita al dettaglio o all’ingrosso, al fine di ottenere la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, per ogni contratto di fornitura è tenuto a presentare apposite istanze utilizzando il modello contenuto rispettivamente nell’allegato A (per la vendita al dettaglio) o nell’allegato B (per la vendita all’ingrosso) al provvedimento in esame.

 

L’istanza costituisce autocertificazione e deve essere presentata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), pena decadenza, entro le h. 12:00 del 30 ottobre 2009:

a)      in versione originale  in busta chiusa, recando sulla busta la dicitura “Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili ex delibera ARG/gas 192/08”;

b)      in copia all’indirizzo di posta elettronica

 

scalia.rosalia@ccse.cc

 

indicando nell’oggetto del messaggio “Istanza per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili ex delibera ARG/gas 192/08”.

 

La CCSE verifica la completezza e coerenza dell’istanza rispetto ai dati richiesti, e se necessario, invita l’esercente la vendita ad effettuare, a pena decadenza, le opportune integrazioni entro 10 giorni lavorativi successivi secondo modalità definite dalla stessa CCSE.

 

La CCSE comunica all’AEEG, entro il 15 dicembre 2009, le istanze e l’esito delle verifiche ricevute indicando:

  1. il numero e i riferimenti delle istanze positivamente verificate e l’ammontare degli importi da corrispondere a titolo di compensazione;
  2. il numero e i riferimenti delle istanze decadute, con i relativi importi.

 

La CCSE, sentita l’AEEG, entro il 30 aprile 2010 eroga a titolo di acconto nei limiti delle disponibilità di cassa, gli importi a compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, a valere sul “Fondo a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili”. Nel caso in cui la disponibilità sia insufficiente, la CCSE provvede ad erogare a ciascun esercente la vendita avente diritto una somma a titolo di acconto calcolata in funzione del peso dell’ammontare della compensazione di competenza del medesimo esercente rispetto al totale delle compensazioni riconosciute.

 

Successivamente all’ 1 luglio 2010 la CCSE provvederà ad erogare l’ammontare residuo.

 

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