Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.9/2015/GAS

16 Giugno 2015

  La deliberazione dell’AEEGSI 363/2012/R/gas dispone che ciascun fornitore transitorio (FTT) che ha garantito il bilanciamento sulle reti di trasporto partecipi al Meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse da almeno dodici mesi, con riferimento a ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso la fornitura di detto servizio. L’FTT è altresì tenuto a comunicare, entro la prima sessione utile di reintegrazione, qualsiasi variazione degli importi avvenuta successivamente ai termini previsti dal comma 4.2. della suddetta deliberazione e che rientrano nel calcolo dell’ammontare di morosità AFT.

La deliberazione dell’AEEGSI 54/2014/R/gas prevede l’estensione del Meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento anche ai fornitori transitori selezionati per l’erogazione del SdDT nei casi di assenza di relazioni commerciali valide (c.d. UdB fittizio). La prima scadenza utile per l’invio delle informazioni relative alla prima sessione di reintegrazione 2012-13 è stata fissata dall’AEEGSI in concomitanza con quella fissata per gli FTT.

La successiva raccolta dati, relativa alla seconda sessione di reintegrazione 2012-13, è stata fissata a tre mesi dalla presente.

Il comma 4.1 della deliberazione 363/2012/R/gas affida alla Cassa il compito di quantificare e liquidare i saldi degli ammontari di morosità in base alle previsioni dell’articolo 3 della medesima deliberazione.

Tutto ciò considerato, con la presente Cassa avvia la raccolta delle informazioni utili alla quantificazione:

  1. degli ammontari di morosità di ciascun FTT riferiti alla prima sessione di reintegrazione (ottobre 2013 – marzo 2014) del periodo di fornitura transitoria dell’anno termico 2013-2014 e agli aggiornamenti della prima e seconda sessione di reintegrazione dell’anno termico 2012-2013;
  2. dell’ammontare di morosità di ciascun UdB fittizio per il periodo da gennaio a marzo 2013 della prima sessione di reintegrazione dell’anno termico 2012-2013.

A tal fine ciascun soggetto interessato (FTT e UdB fittizio) dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, il file allegato entro il 12 giugno 2015.

Si precisa che le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità relativo alle partite allocate all’UdB fittizio devono essere inserite nell’apposita sezione del file allegato e non devono essere duplicate nelle sezioni previste per l’FTT.

L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:

ccse@pec.ccse.cc

e per conoscenza agli indirizzi:

mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc

Alla PEC dovrà essere allegata:

  • una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.
  • una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356).

 ll Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana

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