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CIRCOLARE N. 22/2023/GAS

18 Maggio 2023

Corrispettivo PSUI a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 372/2022/R/gas del 28 luglio 2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adeguato le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di default distribuzione del gas naturale e implementato specifici meccanismi di perequazione per gli esercenti i servizi.

Nell’ambito dell’aggiornamento delle condizioni economiche dei servizi di ultima istanza, viene introdotto il Corrispettivo PSUI, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza, applicato dai fornitori di tali servizi a partire dal 1° ottobre 2022.

Nello specifico, la citata deliberazione ha apportato modifiche agli articoli 31bis e 33 del TIVG, introducendo rispettivamente i commi 31bis.10 e 33.2ter i quali prevedono che, a partire dalla prima data utile successiva al 31 marzo 2023, con cadenza mensile ed entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, ciascun FUI e ciascun FDD versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PSUI.

Secondo i medesimi articoli, il primo versamento dovrà riguardare anche il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo PSUI fatturato con riferimento al periodo 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.

Il valore unitario del corrispettivo PSUI è stato fissato dall’ARERA ad un livello pari a 0,79 €/GJ. Tale corrispettivo viene aggiornato dall’Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas.

Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA

A partire dal mese di fatturazione aprile 2023, ciascuna impresa esercente il servizio di fornitura di Ultima Istanza e il servizio di Default Distribuzione, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà, su base mensile:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Corrispettivo PSUI”, per tipologia di servizio erogato;
  2. effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.

In relazione al punto a), si precisa che, ciascuna impresa esercente il servizio di fornitura di Ultima Istanza e il servizio di Default Distribuzione, dovrà dichiarare, a partire dal mese di fatturazione di aprile 2023:

  1. i volumi fatturati ai quali è stato applicato il corrispettivo PSUI di cui al comma 31bis.4, lettera h) del TIVG, riferiti al mese oggetto dell’invio dell’istanza, dettagliati per mese di erogazione del servizio di ultima istanza (FUI);
  2. i volumi fatturati ai quali è stato applicato il corrispettivo PSUI di cui al comma 33.2bis, lettera f) del TIVG, riferiti al mese oggetto dell’invio dell’istanza, dettagliati per mese di erogazione del servizio di default distribuzione (FDD);

In sede di prima applicazione, ciascuna impresa esercente il servizio di fornitura di Ultima Istanza e il servizio di Default Distribuzione, dovrà altresì dichiarare, in relazione alla tipologia di servizio erogato:

3. i volumi fatturati ai quali è stato applicato il corrispettivo PSUI, riferiti ai mesi di fatturazione dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, dettagliati per mese di erogazione del servizio di ultima istanza erogato.

In sede di prima applicazione, le istanze relative al mese di aprile 2023 e ai mesi pregressi da ottobre 2022 a marzo 2023 dovranno essere trasmesse alla CSEA entro il termine del 5 giugno 2023.

I relativi versamenti del gettito, secondo quanto previsto dalla regolazione, dovranno avvenire entro il 15 giugno 2023.

Per i mesi successivi, a partire da mese di maggio 2023, le imprese dovranno:

  • trasmettere alla CSEA l’istanza relativa al mese di riferimento entro 5° giorno del secondo mese successivo a quello relativo all’istanza;
  • versare alla CSEA il relativo gettito entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello relativo all’istanza.

Tutte le istanze riferite alle dichiarazioni del Corrispettivo PSUI saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare:

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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