Modalità operative per le imprese distributrici e le imprese di trasporto per effettuare il versamento sul “Conto per l’assicurazione dei clienti finali del gas” degli importi di cui all’art. 4 comma 4.1 dell’allegato A alla Delibera 85/2024/R/gas
Inquadramento normativo e finalità
Con deliberazione 85/2024/R/GAS, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato le disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2028.
L’art. 4 comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione su citata prevede che gli importi provenienti dall’applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall’assicurazione affluiscano al Conto per l’assicurazione dei clienti finali del gas presso la CSEA. A riguardo, l’art.6 dell’Allegato A alla deliberazione 85/2024/R/GAS disciplina gli obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto ed in particolare ai commi 6.1 e 6.3 viene disposto che:
- entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese determinano il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione/alle reti di trasporto da esse gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione/trasporto (calcolati ai sensi dell’articolo 8, comma 1); fatturano gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione/trasporto; comunicano alla CSEA gli importi addebitati ai rispettivi utenti;
- entro il 30 aprile di ogni anno le imprese versano alla CSEA gli importi di cui al precedente punto.
Inoltre, l’art. 8 comma 8.2 del medesimo provvedimento prevede che le imprese addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche entro il 31 ottobre comunicando alla CSEA, entro la medesima data, eventuali rettifiche del numero complessivo dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti gestiti, ai fini del conseguente conguaglio.
Modalità operative e tempistiche di trasmissione dati
La CSEA rende disponibile sul Data Entry GAS la modulistica necessaria per gli adempimenti di cui all’art. 6 commi 6.1 e 6.3 e all’art. 8 comma 8.2 dell’All. A alla Deliberazione 85/2024/R/GAS, per cui le imprese di distribuzione e di trasporto dovranno:
- entro la data del 28/02 di ogni anno, ai fini del successivo versamento entro i termini previsti dal citato provvedimento, compilare ed inviare mediante Data Entry CSEA la modulistica disponibile utilizzando la sezione “Gestione Modelli”;
- qualora sussista la necessità di rettificare, ai fini del conseguente conguaglio, il dato di punti di riconsegna assicurati connessi alla rete comunicato a febbraio, entro la data del 31/10 di ogni anno compilare ed inviare mediante Data Entry CSEA la modulistica disponibile utilizzando la sezione “Gestione Modelli” ed effettuare l’eventuale versamento dovuto entro i termini previsti dal citato provvedimento.
A seguito dell’avvenuto ricevimento delle istanze, gli avvisi di pagamento saranno disponibili alle imprese accedendo al Data entry gas, per consentire il versamento degli importi dovuti entro i termini previsti dalla regolazione.
In caso di ritardato pagamento di quanto dovuto rispetto al termine regolatorio di riferimento, la CSEA provvede a calcolare gli interessi di mora secondo quanto previsto all’art. 5.1.2 del proprio Regolamento recupero crediti.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
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