Modalità e tempistiche funzionali all’applicazione della deliberazione 5 agosto 2025, 383/2025/R/GAS, “Adozione di disposizioni straordinarie ed urgenti relative all’applicazione dell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità 555/2022/R/GAS”
Indicazioni normativo e finalità
Con la deliberazione 555/2022/R/gas, a partire dall’anno 2024, l’ARERA ha istituito un meccanismo incentivante, funzionale alle procedure di settlement, volto a favorire la massima tempestività da parte delle imprese di distribuzione di gas nel rettificare i dati di prelievo dei punti di riconsegna (PdR) che non hanno positivamente superato la verifica di coerenza nelle sessioni di bilanciamento o aggiustamento e, per i quali, conseguentemente, il Gestore del SII ha proceduto alla c.d. “sterilizzazione”, ovvero all’attribuzione di un valore convenzionale di prelievo ai sensi dei commi 9.4 e 19.4 del TISG.
In particolare, ai sensi dell’art.3 della deliberazione 555/2022/R/gas, ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a versare, con riferimento a ciascun PdR per il quale si verifichi la sterilizzazione del dato, l’ammontare della penalità PRet determinata sulla base del numero progressivo di sterilizzazioni effettuate dal Gestore del SII per PdR, mese e anno di competenza, e di un corrispettivo a definito sulla base della classe del gruppo di misura.
Con la successiva deliberazione 383/2025/R/gas, l’ARERA ha adottato disposizioni funzionali alla mitigazione degli effetti negativi degli adempimenti di segnalazione in capo alle imprese di distribuzione e di gestione da parte del Gestore del SII, con riferimento ai casi per i quali le procedure adottate dal Gestore non consentono alle imprese la rettifica dei prelievi che non hanno superato la verifica di coerenza da parte del gestore del SII e che comportano, conseguentemente, l’applicazione della penalità (c.d. falsi positivi).
Tutto ciò premesso, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità e le tempistiche funzionali all’applicazione della deliberazione 383/2025/R/gas per il versamento delle suddette penali.
Tempistiche e modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA riferite alle sessioni di aggiustamento pluriennale 20-23 e annuale 24
Sessione pluriennale 20-23
Il comma 1 della deliberazione 383/2025/R/gas ha previsto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della deliberazione 555/2022/R/gas e limitatamente alla sessione di aggiustamento pluriennale 20-23, la CSEA sottragga dall’ammontare PRet relativo a PDR dotati di gruppo di misura di classe ≤ G6, calcolato per ciascuna impresa di distribuzione, una franchigia pari al 10 per cento del prodotto tra NID e 35€.
Il parametro NID viene determinato come rapporto tra: 1) la sommatoria del numero di PdR serviti dall’impresa di distribuzione in ciascun mese nel periodo tra gennaio 2020 e dicembre 2023 e 2) il numero di mesi della sessione pluriennale 2020-2023 per i quali il numero di PdR serviti dall’impresa è maggiore di zero. Tale parametro verrà reso disponibile alla CSEA da parte del Gestore del SII in tempo utile al calcolo della franchigia da detrarre alle penalità.
In aggiunta, ai sensi del comma 2 della Delibera 383/2025/R/gas, è fornita alle imprese di distribuzione la possibilità di comunicare alla CSEA, i casi PdR/mese oggetto di penalizzazione in relazione ai quali le procedure del Gestore del SII non consentono la rettifica. Conseguentemente, la CSEA provvederà a ridurre l’ammontare PRet:
a. dei corrispondenti importi, per i casi che riguardano PdR dotati di gruppo di misura di classe ≥ G10;
b. degli importi eccedenti la franchigia, per i casi che riguardano PdR dotati di gruppo di misura di classe ≤ G6.
Ciò premesso, ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della deliberazione 555/2022/R/gas come successivamente integrato dalla deliberazione 383/2025/R/gas:
a. Le imprese di distribuzione potranno far pervenire alla CSEA entro il termine del 21 novembre 2025, la comunicazione di cui al comma 2 della deliberazione 383/2025/R/gas riportante, per ciascun PdR, classe del misuratore e mese interessato, la casistica cui è dovuto l’errore tra quelle individuate nella Tabella 1 allegata alla delibera 383/2025/R/gas, utilizzando il format allegato alla presente. Nel caso in cui venga indicata la casistica G – “Altro”, sarà necessario fornire accurata e puntale descrizione della fattispecie. La mancata specificazione comporterà il mancato accoglimento della relativa richiesta.
b. La CSEA, una volta acquisito il parametro NID da parte del gestore del SII, definisce l’ammontare PRet dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascuna impresa di distribuzione entro il 15 gennaio 2026 (insieme al parametro NID utilizzato per il calcolo).
c. Le imprese di distribuzione, secondo quando previsto dall’art. 3, comma 7, della deliberazione 555/2022/R/gas, nel caso in cui il valore della penalità PRet superi il limite del 10% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio disponibile, attestano tale circostanza dandone comunicazione alla CSEA entro il termine del 6 febbraio 2026, fornendo unitamente a tale comunicazione un estratto del bilancio da cui si evinca tale circostanza. In tali casi la CSEA provvede a determinare il nuovo valore di PRet e a comunicarlo alle imprese di distribuzione interessate.
d. Le imprese di distribuzione dovranno versare la penale Pret, mezzo PagoPa reso disponibile dalla CSEA, a valere sul Conto relativo al settlement gas, entro il 10 marzo 2026.
Le comunicazioni di cui ai punti a) e c) dovranno essere inviate alla CSEA tramite pec all’indirizzo gas@pec.csea.it avente ad oggetto rispettivamente “Comunicazione ai sensi della Delibera 555/2022_sess 2020-2023 – PDR non rettificabili” e “Comunicazione ai sensi della Delibera 555/2022_sess 2020-2023 – Trasmissione fatturato bilancio”.
Sessione annuale 24
Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della deliberazione 555/2022/R/gas come successivamente integrato dalla deliberazione 383/2025/R/gas:
e. La CSEA definisce l’ammontare PRet dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascuna impresa di distribuzione entro il 10 marzo 2026.
f. Le imprese di distribuzione, secondo quando previsto dall’art. 3, comma 7, della deliberazione 555/2022/R/gas, nel caso in cui il valore della penalità PRet superi il limite del 10% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio disponibile, attestano tale circostanza dandone comunicazione alla CSEA entro il termine del 31 marzo 2026, fornendo unitamente a tale comunicazione un estratto del bilancio da cui si evinca tale circostanza. In tali casi la CSEA provvede a determinare il nuovo valore di PRet e a comunicarlo alle imprese di distribuzione interessate.
g. Le imprese di distribuzione dovranno versare la penale PRet, mezzo PagoPa reso disponibile dalla CSEA, a valere sul conto relativo al settlement gas, entro il 30 aprile 2026.
La comunicazione di cui al punto f) dovrà essere inviata alla CSEA tramite pec all’indirizzo gas@pec.csea.it avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi della Delibera 555/2022_sess 2024 – Trasmissione fatturato bilancio”.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
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Il Direttore generale
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