Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 6/2018/IDR

29 Marzo 2018

Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016, all’art. 3, comma 1, ha istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale.

Con la deliberazione 897/2017/R/IDR (di seguito Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) ha recepito le direttive del predetto D.P.C.M. adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI).

Nello specifico, la Deliberazione, all’art. 5.1, stabilisce che il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore:

  1. agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall’art. 38 del RQSII (Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato), mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa (bS), espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto;
  2. agli utenti indiretti, mediante l’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altre modalità.

Con la stessa Deliberazione, l’Autorità ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientale (o CSEA) il “Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico” alimentato, a decorrere dall’1 gennaio 2018, dalla componente tariffaria UI3 espressa in centesimi di euro al metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

Ai sensi dell’art. 10.1 della Deliberazione, i gestori versano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI3 e in particolare, se positiva, la differenza tra:

  • il gettito derivante dall’applicazione della componente UI3, in relazione al servizio di acquedotto fatturato nel bimestre medesimo;
  • le agevolazioni riconosciute nel medesimo bimestre agli utenti domestici economicamente disagiati.

Nel caso in cui la differenza, invece, risulti negativa, ai sensi dell’art. 11.1 della Deliberazione, la CSEA, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore del gestore.

In considerazione di quanto sopra, la CSEA ha aggiornato il DataEntry Idrico, introducendo il modello UI3 (Allegato 1), nella maschera denominata “Modelli”, necessario per la dichiarazione della componenente tariffaria UI3 e una nuova voce denominata “Totale bonus sociale idrico”, presente all’interno del Riepilogativo UI3, tramite la quale il gestore potrà dichiarare il bonus sociale idrico fatturato nel bimestre, per il tramite dell’upload di un file in formato .csv, compilato secondo un tracciato standard (Allegato 2 e Allegato 2bis).

Entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, l’Ente di Governo dell’Ambito, ovvero il soggetto competente, invia a CSEA, per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it,  una relazione di validazione dei dati dichiarati dal gestore a CSEA circa il bonus sociale idrico fatturato nel bimestre di riferimento (compilando il modello di cui all’Allegato 3), da cui risulti l’esito delle verifiche condotte per accertare:

  • che la tariffa agevolata applicata dal gestore è quella approvata dall’EGA;
  • che i volumi fatturati, distinti per tipologia d’uso, sono congruenti con quelli eventualmente in possesso dell’EGA per altre finalità;
  • che la compensazione eventualmente richiesta a CSEA dal gestore sia imputabile alla differenza tra il gettito della componente UI3 fatturata nel bimestre e il bonus sociale idrico erogato all’utenza nel medesimo bimestre e non sia in nessun modo attribuibile all’erogazione del bonus idrico integrativo.

Si precisa, in ultimo, che la dichiarazione della componente tariffaria UI3 nonché del bonus sociale idrico fatturato nel bimestre dovrà essere presentata unitamente alle dichiarazioni delle componenti UI1 e UI2.

Per tutte le informazioni di natura operativa, si invitano i gestori a consultare la guida “Manuale Utente DataEntry Idrico”, disponibile nella pagina di Login del DataEntry Idrico.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica servizio.idrico@csea.it.

 

 

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2 bis

Allegato 3

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