Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico integrato in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017 disciplinate dalla deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.
Aspetti normativi
L’ARERA, con le deliberazioni 3/2026/R/com e 41/2026/R/com, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle agevolazioni di natura tariffaria già previste a favore delle utenze site nelle zone rosse e delle utenze relative a immobili inagibili site nel Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Sono escluse da tale proroga le utenze prive di misuratore dei consumi.
Nello specifico, la proroga riguarda le agevolazioni di cui all’art. 1.1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. secondo il dettaglio di seguito riportato.
Agevolazioni dal 1° gennaio al 31 marzo 2026
La proroga delle agevolazioni riguarda:
- i soggetti titolari di utenze attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al d.l. 189/16 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- i soggetti titolari di utenze site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
Agevolazioni dal 1° aprile al 31 dicembre 2026
La proroga delle agevolazioni riguarda:
- i soggetti titolari di utenze attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, con consumi pari a zero nell’anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- i soggetti titolari di utenze attive alla data degli eventi sismici e localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16, con consumi maggiori di zero nell’anno 2025 che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino, entro il 31 luglio 2026, ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante il permanere dello stato di inagibilità;
- i soggetti titolari di utenze, con consumi pari a zero nell’anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- i soggetti titolari di utenze, con consumi maggiori di zero nell’anno 2025, site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 e che presentino, entro il 31 luglio 2026, ai gestori del SII dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante il permanere dell’utenza in zona rossa.
Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
L’art. 3bis1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA.
A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli tramite i quali i gestori del SII dovranno rendicontare le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. Nello specifico:
- le agevolazioni afferenti al periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 dovranno essere rendicontate mediante la compilazione dell’Allegato 1;
- le agevolazioni afferenti al periodo 01/04/2026 – 31/12/2026 dovranno essere rendicontate mediante la compilazione dell’Allegato 2.
Gli Allegati 1 e/o 2, debitamente compilati, devono essere trasmessi insieme alla richiesta di rimborso (Allegato 3) e alla dichiarazione relativa alla presenza dei misuratori di consumo (Allegato 4). Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure da un delegato. Nel caso in cui firmi un delegato, oltre agli Allegati 1 e/o 2, 3 e 4, è necessario inviare anche la delega (Allegato 5).
Si precisa, altresì, che i file (Allegati 1 e 2) costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e rappresentano la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it e, contestualmente, all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale – entro i successivi 15 giorni solari – comunicherà alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it) il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore del SII.
Tempistiche di erogazione
Come stabilito dall’art. 33.1 della deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i., la CSEA procederà alla raccolta dell’istanze su base trimestrale e alla erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste. In prima applicazione la CSEA esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 20 aprile 2026 e procederà, ai sensi dell’art. 33.1 della delibera 252/2017/R/com e s.m.i., alla erogazione degli importi richiesti entro il 30 giugno 2026.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati da CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da “Informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry” di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo pec acqua@pec.csea.it.
L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi