Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 14/2022/IDR

14 Aprile 2022

Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio disciplinate dalla deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i.

L’ARERA, con la deliberazione 34/2022/R/com e s.m.i., ha prorogato le agevolazioni tariffarie per le utenze colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio disposte dalla deliberazione 111/2021/R/com. Nello specifico, l’art. 2.1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i., ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni disposte all’articolo 1 della deliberazione 429/2020/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021 e con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e abbiano presentato ai gestori del SII l’istanza di cui all’articolo 3 della deliberazione 111/2021/R/com, nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità ivi indicate.

L’art. 3.3ter della deliberazione 429/2020/R/com e s.m.i. prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA. Nello specifico, i gestori del SII che intendano avvalersi della compensazione dei minori ricavi sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo 2023, apposita istanza alla CSEA e all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, il quale comunicherà alla CSEA, entro i successivi 15 giorni solari, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore. La CSEA provvederà ad erogare le compensazioni richieste entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la validazione dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.

A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del servizio idrico dovranno rendicontare – entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento delle agevolazioni – le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e l’Informativa Privacy (Allegato 3) firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l’Allegato 4. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del D.P.R. 445/2000.

Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it e, contestualmente, all’Ente di Governo dell’Ambito competente.

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

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