Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 15/2024/IDR

22 Marzo 2024

Modalità operative per la dichiarazione e il versamento da parte dei gestori del SII della “Quota da recupero efficienza” per il quarto periodo regolatorio 2024-2029

Aspetti normativi

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con l’Allegato A alla delibera 639/2023/R/idr ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario.

In particolare, al comma 18.3 del MTI-4, l’ARERA ha disposto che l’eventuale quota a decurtazione degli `Opex_{end}^{2022}` (denominata “Quota da recupero efficienza”), è destinata al “Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato” di cui all’articolo 36bis del MTI-3 (allegato A alla delibera 580/2019/R/idr e s.m.i.), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

I gestori del servizio idrico integrato (gestori del SII), mediante la compilazione degli appositi modelli nella maschera denominata “Quota da recupero efficienza” del Data Entry Idrico, sono tenuti a dichiarare bimestralmente alla CSEA i volumi fatturati all’utenza del servizio idrico integrato in ordine all’applicazione della “Quota da recupero efficienza” di cui al comma 18.1 del MTI-4, secondo le modalità operative di cui al “Manuale Utente” allegato alla presente.

Pertanto, in seguito all’approvazione tariffaria 2024-2029 da parte del pertinente Ente di governo d’ambito (EGA) e in caso di valorizzazione della “Quota da recupero efficienza”, i gestori del SII sono tenuti a dichiarare alla CSEA i volumi derivanti dall’applicazione di tale “Quota” in corrispondenza del bimestre di fatturazione di prima applicazione del piano tariffario 2024-2029, anche qualora la stessa “Quota” non sia stata recepita all’interno del sistema di fatturazione in uso.

Da ultimo – sentita l’ARERA – i gestori del SII, che già presentino la “Quota da recupero efficienza” valorizzata nel Piano Tariffario del terzo periodo regolatorio 2020-2023, dovranno applicare tale quota anche sui volumi di competenza delle annualità successive al terzo periodo regolatorio, sulla base dell’aliquota approvata per l’annualità 2023 dall’EGA e/o dall’ARERA. Successivamente, a valle dell’approvazione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, gli stessi gestori del SII dovranno regolare gli eventuali conguagli tariffari originatisi dalla valorizzazione della “Quota da recupero efficienza” nel Piano Tariffario 2024-2029.

Tempistiche di invio della dichiarazione e di versamento della “Quota da recupero efficienza”

I gestori del SII sono tenuti a dichiarare alla CSEA i volumi derivanti dall’applicazione della “Quota da recupero efficienza” osservando i seguenti termini:

  • 45 giorni dal termine di ciascun bimestre di fatturazione ai fini della rendicontazione del dato fisico;
  • 60 giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento ai fini del versamento dei relativi importi.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dati

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/ .

Contatti

Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo PEC acqua@pec.csea.it.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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