Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 42/2022/IDR

18 Ottobre 2022

Riapertura dei termini relativi all’anticipazione finanziaria in favore dei gestori del SII al fine di mitigare gli effetti del trend di crescita del costo delle forniture energetiche

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione 229/2022/R/IDR ha recentemente adottato pertinenti misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche e, con successiva  deliberazione 495/2022/R/IDR (di seguito anche deliberazione) ha ritenuto necessario e urgente estendere e potenziare gli strumenti volti al reperimento di maggiori risorse da destinare all’ anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica contemperando l’esigenza di favorire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni del servizio idrico con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti, attesa la sostenibilità della tariffa.

In particolare, all’art. 1, comma 1.1 della suddetta deliberazione 495/2022/R/IDR, l’ARERA stabilisce che, l’Ente di governo dell’ambito – a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione – in accordo con il pertinente gestore, può rivolgere motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), informandone l’Autorità, al fine di attivare forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica.

Al riguardo l’ammissibilità all’anticipazione finanziaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1.2, è subordinata alle seguenti condizionalità:

  1. assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;
  2. ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell’ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR639/2021/R/IDR e 229/2022/R/IDR;
  3. ricorso da parte del gestore beneficiario – nell’ambito dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea – alla facoltà di valorizzare, per l’annualità , la componente aggiuntiva di natura previsionale  di cui al comma 20.3 del MTI-3.

Il valore dell’anticipazione da parte della CSEA, secondo quanto stabilito all’art. 1, comma 1.3 della deliberazione, potrà essere minore o uguale al 35 % del costo per l’energia elettrica, quantificato al gestore ai fini dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il 2022.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1.4 e 1.5 della deliberazione, gli Enti di governo dell’ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione finanziaria devono trasmettere, a decorrere dall’1 novembre 2022 e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata da una dichiarazione (Allegato 1), resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti:

  • il rispetto delle condizioni di cui all’art.1, comma 1.2 lett. a), b) e c) della deliberazione;
  • la valorizzazione della componente  risultante dalla proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) di cui all’art. 1.3, e facendo riferimento all’atto deliberativo di aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2022-2023, dando evidenza dell’avvenuta trasmissione all’Autorità secondo quanto disposto dalla lett. b) del medesimo articolo.

L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà essere corredato dalla richiesta di rimborso (Allegato 2) e dall’Informativa Privacy (Allegato 3), firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’EGA o da un suo delegato. In quest’ultimo caso sarà necessario trasmettere, oltre agli Allegati 1, 2 e 3, anche l’Allegato 4 (Procura/Delega). La documentazione in questione dovrà essere inviata agli indirizzi pec protocollo@pec.arera.it e acqua@pec.csea.it.

La CSEA, ai sensi dell’art. 1, comma 1.10 della deliberazione, procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni sopra richiamate, nonché della veridicità e della correttezza afferente alla documentazione di cui al richiamato Allegato 1, anche mediante controlli a campione.

Ogni gestore del SII beneficiario dell’anticipazione finanziaria, provvede alla restituzione alla CSEA delle somme anticipate mediante due rate di pari importo (in relazione alla quota capitale) con scadenza rispettivamente 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024. Le rate sono maggiorate degli interessi applicati al capitale residuo e calcolati sulla base del tasso di interesse applicato, pari a quello ottenuto dalla CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere.

Il riconoscimento dell’anticipazione finanziaria a favore del gestore del SII è subordinata, altresì, alla registrazione nell’Anagrafica CSEA, alla corretta e regolare adempienza contabile – documentale relativa agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di applicazione delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, nonché alla regolarità della documentazione in tema di unbundling e antimafia da parte del beneficiario stesso.

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.

Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Alessandro Di Cori (tel. +39 3316954771 – indirizzo e-mail alessandro.dicori@csea.it) e l’Avv. Davide Di Micco (tel. +39 3666327847 – indirizzo e-mail davide.dimicco@csea.it).

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

Previous:
CIRCOLARE N. 24/2022/IDR
Next:
CIRCOLARE N. 45/2022/COM
Close Search Window
Skip to content