Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 34/2023/RIF

4 Luglio 2023

Modalità integrative rispetto a quanto disposto dalla CSEA con la Circolare N. 27/2023/COM con riferimento al solo settore dei rifiuti urbani per la richiesta dell’anticipazione degli importi per i quali è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere

Con la Circolare N. 27/2023/COM, in attuazione della deliberazione ARERA 267/2023/R/com, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) ha definito per gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti – che operano nelle aree colpite dagli eventi alluvionali in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze – le modalità operative per la richiesta dell’anticipazione degli importi per i quali è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, ovvero, degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.

Con la deliberazione 304/2023/R/com, l’ARERA ha apportato delle integrazioni alla sopra citata deliberazione, ovvero, ai sensi dell’art. 1, comma 1.1, è stato aggiunto il comma 6.4 alla deliberazione 267/2023/R/com e, per l’effetto, è stato previsto con esclusivo riferimento al settore dei rifiuti urbani, in deroga a quanto disposto dal comma 6.3, che ai fini della determinazione degli importi FATTTOT1/1-s e FATTALL1/1-s possono essere considerati, in luogo degli avvisi di pagamento emessi nel periodo 1 gennaio 2023 – 1 maggio 2023, gli importi di competenza del medesimo periodo ancorché non fatturati all’utente, previa validazione dell’Ente territorialmente competente (ETC).

Ciò premesso, qualora i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti abbiano adottato come prassi operativa quella di garantire all’utente il numero minimo di rate di pagamento fissato dalla regolazione e, con riferimento al periodo 1 gennaio – 1 maggio 2023, non abbiano pertanto emesso avvisi di pagamento, al fine di accedere alle misure finanziarie, i medesimi gestori sono tenuti a dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00 il rispetto delle condizionalità di cui al comma 6.2 e 6.4 della novellata deliberazione 267/2023/R/com e, quindi, trasmettono alla CSEA la documentazione come meglio specificato di seguito:

  1. una dichiarazione “ 1_Modulo-dichiarazione”, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto della condizionalità come meglio definita all’art. 6 comma 6.1 e ss. della deliberazione 267/2023/R/com, così come modificata e integrata dalla deliberazione 304/2023/R/com, unitamente alla veridicità dei dati contenuti nei modelli allegati;
  2. apposito prospetto riepilogativo “ 2_Rendicontazione RIF_art. 6.4” contenente le informazioni circa gli importi come specificato nella formula di cui all’art. 6.3 della deliberazione in questione unitamente all’elenco delle utenze interessate dalla sospensione dei pagamenti con indicazione della relativa Regione, Provincia, Comune, Codice Utente ed importo;
  3. la relazione di validazione del proprio Ente territorialmente competente.

Tali documenti devono essere tutti firmati digitalmente dal l.r.p.t. della società o dell’ente beneficiario dell’anticipazione. In alternativa, possono essere firmati digitalmente da un delegato designato dal l.r.p.t. previa compilazione e sottoscrizione del delegante e, per accettazione, del delegato, giusto “All. 3_Procura”.

Qualora il gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti del servizio rifiuti non determini la criticità finanziaria così come disciplinata dall’art. 6.4 della deliberazione 267/2023/R/com e s.m.i., dovrà determinarla ai sensi degli artt. 6.2 e 6.3 della medesima deliberazione e, per l’effetto, presentare l’istanza di anticipazione mediante i template definiti dalla CSEA con la Circolare N. 27/2023/COM.

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Tutto ciò premesso, restano valide le modalità operative già definite dalla CSEA con la circolare N. 27/2023/COM, unitamente ai termini e condizioni ivi indicate onde poter avanzare l’istanza di anticipazione di cui sopra.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo PEC amb.agev@pec.csea.it.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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