Accesso civico
La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla CSEA, distinguendo tra:
Accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge e delle linee guida ANAC, nei casi in cui sia stata omessa, totalmente o parzialmente, la loro pubblicazione (art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013);
Accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013).
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANAC applicabili, nei casi in cui le Amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione (art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2013).
Quindi, la richiesta di accesso civico semplice può riguardare atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della CSEA, non è sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Ing. Stefano Busignani.
Modalità di esercizio dell’accesso civico semplice
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. compilando il Modulo di istanza di accesso civico semplice da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.csea.it e per conoscenza all’indirizzo responsabilerpct@csea.it.
Entro 30 giorni dall’istanza, la CSEA procede, ove necessario, alla pubblicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013, come individuato nel PTPCT dell’Ente, comunica al richiedente l’eventuale pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, ovvero comunica le motivazioni di un eventuale mancato accoglimento della richiesta.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, Avv. Alessandra Le Pera che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L’istanza può essere trasmessa compilando il Modulo di accesso civico al titolare del potere sostitutivo da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata legale@pec.csea.it oppure all’indirizzo legale@csea.it.
Chiunque, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.
Tale tipologia di accesso civico è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’istanza va presentata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, reperibile al seguente link.
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla CSEA per la riproduzione su supporti materiali.
Modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., compilando il Modulo di istanza di accesso civico generalizzato da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.csea.it indirizzandola all’Ufficio che detiene i dati, i cui riferimenti sono reperibili al seguente link.
Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dall’istanza, con comunicazione al richiedente e ad eventuali controinteressati, secondo quanto previsto dall’art. 5, commi 6 e 7, D.lgs. 33/2013.
In caso di accoglimento, la CSEA provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o documenti richiesti.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Ing. Stefano Busignani, che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.
L’istanza di riesame può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilando il Modello di domanda di riesame da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.csea.it e per conoscenza all’indirizzo responsabilerpct@csea.it.
Qualora i dati siano in possesso del RPCT l’istanza di riesame deve essere presentata all’Avv. Alessandra Le Pera ai seguenti indirizzi legale@pec.csea.it oppure legale@csea.it
La decisione della CSEA sulla richiesta, nonché il provvedimento del RPCT possono essere impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
La CSEA, con deliberazione del Comitato di Gestione del 25 marzo 2021, ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.:
- Ing. Stefano Busignani
Indirizzo PEC: info@pec.csea.it
Indirizzo PEO: responsabilerpct@csea.it
Titolare del potere sostitutivo
La CSEA, con deliberazione Commissariale del 25 gennaio 2019, ha nominato Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241:
- Avv. Alessandra Le Pera
Indirizzo PEC: legale@pec.csea.it
Indirizzo PEO: legale@csea.it
L’Accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, resta disciplinato da tali norme oltre che dal Regolamento per l’accesso agli atti della CSEA, per il quale si rinvia all’apposita sezione presente sul sito al seguente link.
Pagina aggiornata il: 21 Giugno, 2023