Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.24/2014/ELT

17 Settembre 2014

Precisazioni ed aggiornamento delle modalità di versamento e di rendicontazione della componente tariffaria A3

L’art. 40.2 della deliberazione dell’Autorità 199/11, stabilisce che le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale versino il gettito della componente tariffaria A3 direttamente al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato.

Tale disposizione fu introdotta dall’Autorità con la deliberazione n. 103/04 e, a riguardo, con la circolare n. 5/04 del 19 luglio 2004, la Cassa ha precisato le relative modalità e tempistiche per la sua applicazione.

Con la presente si procede ad alcuni aggiornamenti di quanto esposto nella citata circolare n. 5/04, integrandone i contenuti con le disposizioni specifiche in materia di interessi di mora che le imprese distributrici sono tenute a riconoscere al GSE, in caso di ritardato versamento della stessa componente, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione AEEGSI 581/2012/R/com.

Le imprese distributrici, che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale, devono regolare direttamente con il GSE le partite economiche connesse all’applicazione alla propria clientela della componente tariffaria A3, sia del mercato libero che del mercato tutelato.

In relazione agli importi fatturati nel mese “n” per il servizio di distribuzione di energia elettrica erogato, le imprese esercenti, entro il 15° giorno calendariale del mese “n+1”, comunicano al GSE l’autocertificazione dei dati relativi al gettito della componente tariffaria A3. I suddetti dati comprendono, tra l’altro, il numero dei clienti, l’energia e la tipologia di fornitura e devono essere trasmessi al GSE secondo le modalità da questi definite.

Per ogni periodo di fatturazione, l’importo da versare per la componente A3 da parte delle imprese distributrici è quello derivante dalle fatturazioni effettuate dalle medesime imprese ai propri clienti nel periodo di riferimento, al netto della detrazione della quota di inesigibilità[1].

Il GSE, entro il 25° giorno calendariale del mese “n+1”, emette fattura nei confronti delle imprese distributrici per l’importo autocertificato al netto della suddetta quota di inesigibilità.

In caso di mancato invio dell’autocertificazione nei termini previsti, il GSE provvede all’emissione di una fattura di acconto, utilizzando l’importo maggiore delle ultime tre autocertificazioni disponibili. La scadenza della fattura è fissata al 15° giorno calendariale del mese “n+2”, ovvero – se non lavorativo – al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione 581/2012/R/com dell’AEEGSI, in merito agli interessi di mora che gli esercenti devono riconoscere alla Cassa in caso di mancato/ritardato versamento delle somme ad essa dovute, e con riferimento anche alle precisazioni fornite dalla stessa Autorità alla Cassa ed al GSE, si rappresenta che le stesse condizioni stabilite dalla citata delibera devono essere applicate, per evidente analogia e per garantire una parità di trattamento tra le imprese distributrici, anche nel caso di ritardato versamento della componente A3 al GSE.

È stabilito, in particolare, che il tasso di interesse di mora dovuto dalle imprese distributrici al GSE in caso di ritardato versamento delle somme dovute sia pari al tasso di interesse della BCE con:

  • l’applicazione di una maggiorazione del 3,5% per ritardi fino a 45 giorni;
  • l’applicazione di una maggiorazione dell’8%, per ritardi superiori a 45 giorni;

ferma restando la previsione secondo la quale il tasso di mora applicato non possa eccedere il tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 e s.m.i.

Con riferimento al fatturato di ciascun mese “n”, si precisa che anche gli importi derivanti da eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di autocertificazioni o rettifiche tardive inviate dalle imprese distributrici, daranno luogo all’applicazione degli interessi di mora da ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra la scadenza prevista per tale versamento (15° giorno calendariale del mese “n+2”) e la data dell’effettivo pagamento.

Si rammenta, infine, che i dati di ciascuna dichiarazione bimestrale, trasmessa a Cassa per via telematica, devono trovare corrispondenza con quelli autocertificati al GSE su base mensile.

Al riguardo, nel data entry della Cassa, a decorrere dalla dichiarazione del 5° bimestre 2014, sarà disponibile un nuovo modello riepilogativo, che integrerà con altri due campi le righe già disponibili per indicare il “versamento mensile al GSE”, attraverso i quali l’impresa distributrice dovrà indicare le eventuali regolazioni effettuate con il GSE, con riferimento al medesimo bimestre oggetto di dichiarazione.

Il Direttore generale

  Alfredo Macchiati

 


[1] L’importo viene fatturato al netto della detrazione dello 0,5% “per inesigibilità”, come richiamato nella circolare CCSE n. 5/04. La detrazione è prevista nel provvedimento n. 3/1988 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ”Revisione della disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico” pubblicato sulla GU Serie Generale n.26 del 2-2-1988, che delibera che “la Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) provvede alla erogazione alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica di un contributo destinato alla copertura dell’onere termico […] Alla erogazione del contributo si provvede con i fondi derivanti dal sovrapprezzo termico che le imprese distributrici sono tenute ad applicare e ad esigere sull'energia venduta all'utenza. La determinazione del gettito del sovrapprezzo termico riferita ad ogni kWh di energia venduta a terzi sarà effettuata in modo che la previsione del gettito del sovrapprezzo, ridotto dello 0,5% per tener conto degli importi inesigibili per morosità, pareggi nell'anno quella dell'onere termico.

 

 

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