Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.26/2014/ELT

7 Ottobre 2014

Disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione per i crediti maturati nei periodi passati e attuali di esercizio del servizio di salvaguardia

Con la deliberazione 370/2012/R/EEL e successive modificazioni, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili relativamente agli anni 2008, 2009/2010 e 2011 e ha stabilito le relative modalità di reintegrazione.

Nella stessa deliberazione, l’Autorità ha stabilito le modalità di partecipazione al meccanismo di reintegrazione relativamente agli anni 2012 e 2013,  l’obbligo di comunicare alla Cassa qualsiasi variazione delle informazioni avvenuta successivamente alla data di presentazione delle precedenti istanze, nonché il termine per ottemperare a quanto richiesto (30 novembre 2014). L’esercente che intenda partecipare al meccanismo di reintegrazione per gli anni 2012 e 2013, deve avanzare apposita istanza (all. 1), a firma del legale rappresentante.

L’istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante (all. 2) che autocertifichi la veridicità dei dati dichiarati, nonché il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui all’art. 3.4 della deliberazione, che consistono nell’aver:

  1.  effettuato la costituzione in mora dei crediti, secondo le modalità di cui all’articolo 3 della deliberazione ARG/elt 04/08 e, nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, di aver effettuato le azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito;
  2.  individuato la società cessionaria di ciascun credito considerando le offerte di più controparti e selezionando la più efficiente;
  3. richiesto la reintegrazione degli oneri legali nella quota massima non superiore al 20% del CNRi.

Si precisa che il soddisfacimento delle sopracitate condizioni, potrà essere oggetto di verifica.

Alla dichiarazione, come da format pubblicato, dovranno essere allegati i prospetti in formato excel (relativi rispettivamente alla raccolta dati 2012/2013 e alle eventuali variazioni alle precedenti istanze), e il documento d’identità, in corso di validità del legale rappresentante.

Inoltre, ai sensi dell’art.  5.3 della deliberazione, gli esercenti la salvaguardia che non partecipano al meccanismo di reintegrazione, sono tenuti comunque a comunicare alla Cassa, entro il 30 novembre di ogni anno, le informazioni necessarie per il calcolo dell’indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ( ) relativo a ciascun anno dei periodi di esercizio della salvaguardia.

A tal fine, l’esercente non partecipante deve inviare, tramite pec, la dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000 (all. 2) attestando esclusivamente la veridicità dei dati contenuti nei prospetti in corso di pubblicazione, nonché il documento di identità del dichiarante.

La trasmissione di quanto suddescritto sia per gli esercenti partecipanti che per quelli non partecipanti deve avvenire mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica proventi@pec.ccse.cc, entro il 30 novembre 2014.

Eventuali inadempienze verranno segnalate all’AEEGSI per le relative determinazioni di competenza.

Il Direttore generale

 Alfredo Macchiati

Circolare 26-All. 1) istanza di partecipazione al meccanismo di salvaguardia

Circolare 26-All. 2) dich-sost-atto-notorio-art-47 salvaguardia

Circolare 26) Salvaguardia Aggiornamento 2014

Circolare 26) Salvaguardia istanza 2012-2013

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