Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 27/2019/ELT

27 Settembre 2019

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le deliberazioni 370/2012/R/EEL,  456/2013/R/EEL e 538/2016/R/EEL, come successivamente  modificate,  definisce il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti (di seguito: meccanismo), in favore delle stesse imprese esercenti la salvaguardia.

Il meccanismo, come definito dalla deliberazione 370/2012/R/EEL sopra citata, è finalizzato alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti, a partire dal 2008, dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti. Successivamente, l’ARERA ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia rispettivamente, per gli anni dal 2014 al 2016 con la deliberazione 456/2013/E/EEL e, per il biennio 2017- 2018 con la deliberazione 538/2016/R/EEL.

La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la salvaguardia, in base a quanto stabilito dall’art. 3.1 della deliberazione 370/2012/R/EEL, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA, mediante la modulistica resa da quest’ultima disponibile.

Alla luce di quanto sin qui riportato la CSEA, con la presente Circolare, definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, la CSEA ha predisposto, nel “Data Entry Elettrico”, una sezione dedicata alla presentazione delle domande di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente la salvaguardia.

Dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019, ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere gli appositi modelli messi a disposizione nella sezione “Oneri e Salvaguardia”;
  2. effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Istanza di partecipazione meccanismo reintegrazione salvaguardia”;
  3. compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
  4. effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’esercente la salvaguardia;
  5. effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  6. effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del Testo integrato unbundling contabile (TIUC). Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, anche a campione.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 5.2 lett. b) della deliberazione ARERA 370/2012/R/EEL e dall’art. 2.13 lett. b), rispettivamente, delle deliberazioni ARERA 456/2013/E/EEL e 538/2016/R/EEL, entro il 31 dicembre 2019 la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dagli esercenti la salvaguardia, provvede a determinare e a riconoscere l’ammontare di reintegrazione ARi  a valere sul “Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione”.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Fabrizio Autero (e-mail: fabrizio.autero@csea.it; telefono: +39 06 32101393) e il Dott. Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396)

 

Il Direttore generale

Enrico Antognazza 

 

Istanza di partecipazione meccanismo reintegrazione salvaguardia

Previous:
CIRCOLARE N. 26/2019/ELT
Next:
CIRCOLARE N. 29/2019/ELT
Close Search Window
Skip to content