Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 40/2020/ELT

21 Settembre 2020

Con l’allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. (TIV), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione.

L’art. 21.1 del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

  • gli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
  • le imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
  • le imprese distributrici, a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 21.2 del TIV, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito, si indicano le scadenze per le imprese e per la Cassa, come concordate con l’Autorità.

Scadenze:

  • 15 ottobre 2020: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa (NOTA BENE: trascorso il termine suddetto, ai sensi del comma 24.8 del TIV, i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione verranno impostati automaticamente pari a quelli di cui in tabella 9 del medesimo TIV);
  • 30 ottobre 2020: comunicazione preliminare da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 20 novembre 2020: eventuale invio delle rettifiche dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 30 novembre 2020: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 15 dicembre 2020: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 31 dicembre 2020: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 21.5 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 21.1 del TIV.

In base alle scadenze sopra riportate, la CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica (all’indirizzo https://perequazione.csea.it/perequazione/) attraverso il quale le imprese dichiarano i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi.

In allegato si riporta la guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIV 2019.

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (mail: alberto.mengoli@csea.it) o l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it).

 

Il Direttore generale

Luigi De Francisci

 

CSEA – Manuale perequazione EE TIV 2019

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