Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 41/2020/ELT

24 Settembre 2020

Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica – di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 – Apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2021

 

ATTENZIONE: La presente Circolare è stata annullata e sostituita dalla circolare N. 44/2020/ELT pubblicata in data 09 ottobre 2020

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, con decorrenza 30 settembre 2020, il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 21 dicembre 2017 (di seguito DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2021.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi per le annualità dal 2013 al 2020, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

Al fine di compilare con precisione le dichiarazioni per l’annualità 2021, si invita a prendere visione della Guida alla compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare (Allegato 1).

 

DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2021 (POST RIFORMA)

  1. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2021, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)” e, successivamente, selezionare il link “IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2020 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2021”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel e s.m.i.; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/eel.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 2 – Caso A).

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 30 settembre 2020 fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2020.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2021 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 3 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Entro il 18 dicembre 2020 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2021, distinte per classi di agevolazione ai sensi del precedente comma 2.2, lettere b) e c) dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 8 della Delibera 217/2020/R/eel, a partire dalla dichiarazione energivori post riforma anno di competenza 2021, per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.

 

  1. Imprese neo costituite

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2020), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività (cfr. Circolare CSEA N. 20/2018/ELT), potranno accedere al Portale come illustrato nelle indicazioni di carattere generale e, al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)” e, successivamente, selezionare il link “IMPRESA COSTITUITA NEL 2020 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2020, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2021”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2020.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/eel.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 2 – Caso B).

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2021 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 3 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2021, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2020 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  1. le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2020 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  2. le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2020, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 8 della Delibera 217/2020/R/eel, a partire dalla dichiarazione energivori post riforma anno di competenza 2021, per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza

 

 DETTAGLI DI CARATTERE OPERATIVO

Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale disponibile sul sito nella sezione energivori (cfr. Manuale utente Post Riforma) ed accessibile dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso, nonché alla Guida alla corretta compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare.

Per quanto non riportato nella presente circolare, si rinvia alle deliberazioni dell’ARERA in materia, agli avvisi pubblicati sul Portale energivori, nonché alle FAQ e al Vademecum.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero +39 06 32101397.

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

 

Il Direttore generale

Luigi De Francisci

 

Allegato 1 – Guida compilazione dichiarazioni energivori

Allegato 2 – Requisiti Post Riforma

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