Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 42/2020/ELT

30 Settembre 2020

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti – Deliberazioni ARERA 370/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL e 538/2016/R/EEL e ss.mm.ii.

 

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le deliberazioni 370/2012/R/EEL,  456/2013/E/EEL e 538/2016/R/EEL, come successivamente  modificate,  definisce il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti (di seguito: meccanismo), in favore delle stesse imprese esercenti la salvaguardia.

Il meccanismo, come definito dalla deliberazione 370/2012/R/EEL sopra citata, è finalizzato alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti, a partire dal 2008, dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti. Successivamente, l’ARERA ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia rispettivamente, per gli anni dal 2014 al 2016 con la deliberazione 456/2013/E/EEL e, per il biennio 2017- 2018 con la deliberazione 538/2016/R/EEL.

La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la salvaguardia, in base a quanto stabilito dall’art. 3.1 della deliberazione 370/2012/R/EEL, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA, mediante la modulistica resa da quest’ultima disponibile.

Alla luce di quanto sin qui riportato la CSEA, con la presente Circolare, definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

 

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, la CSEA ha predisposto, nel “Data Entry Elettrico”, una sezione dedicata alla presentazione delle domande di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente la salvaguardia.

Entro il 30 novembre 2020, ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
  3. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, anche a campione.

 

Verifiche e tempistiche di pagamento

La CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dagli esercenti la salvaguardia, provvede a determinare e a regolare l’ammontare di reintegrazione ARi entro il 31 gennaio 2021, come stabilito dall’art. 5.2 lett. b) della deliberazione ARERA 370/2012/R/EEL, per le annualità di competenza 2008-2013, ed entro il 31 dicembre 2020, come stabilito dall’art. 2.13 lett. b) delle deliberazioni ARERA 456/2013/E/EEL e 538/2016/R/EEL, per le annualità di competenza 2014-2018, a valere sul “Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione”.

 

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396)

 

    Il Direttore generale

       Luigi De Francisci

 

Manuale Utente Meccanismo reintegrazione oneri non recuperabili servizio salvaguardia

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