Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 3/2023/ELT/GAS

18 Gennaio 2023

Riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio – IV trimestre 2022 – istruzioni operative per l’invio delle istanze ex art. 3bis.4 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.

La deliberazione dell’ARERA 34/2022/R/com del 31 gennaio 2022 ha modificato le deliberazioni 429/2020/R/com, 111/2021/R/com e 503/2021/R/com e, per quello che rileva maggiormente in questa sede, relativamente alla deliberazione 111/2021/R/com, ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’erogazione delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

L’art. 3bis della deliberazione 111/2021/R/com, prevede che, su richiesta dell’impresa e previa comunicazione al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, la CSEA possa riconoscere quote di acconto trimestrali sugli importi di cui ai commi 17.1, 18.1 e 19.1 della deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i..

Gli importi oggetto di acconto in ciascun trimestre faranno riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 e riguarderanno esclusivamente importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione da parte della CSEA.

In ottemperanza a quanto premesso, la CSEA, avvia la raccolta dei dati per il riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi relativi al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2022 (IV trimestre 2022). Tali dati dovranno essere presentati alla CSEA, entro il 28 febbraio 2023, compilando i seguenti file:

  • distributori EE-IV trimestre 2022”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
  • distributori GN- IV trimestre 2022”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
  • fornitori GDdN- IV trimestre 2022”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.

I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati:

  • ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega.
  • ALLEGATO 2: informativa al trattamento dei dati personali, firmata digitalmente dal legale rappresentante nonché da eventuali soggetti ai quali viene conferita delega/procura, precisandosi che l’informativa dovrà comunque essere visionata da tutti gli eventuali soggetti/referenti i cui dati personali vengano forniti nell’ambito delle dichiarazioni rese.
  • ALLEGATO 3: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.

A seguito della ricezione dell’istanza, la CSEA determinerà gli importi da riconoscere per ciascuna impresa. I risultati dell’istruttoria saranno comunicati al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ai sensi del comma 3bis.5 della deliberazione 111/2021/R/com, come integrata e modificata dalle deliberazioni 277/2021/R/com e 34/2022/R/com. La CSEA procederà all’erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste.

I suddetti importi avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia, ai sensi della deliberazione in oggetto, secondo le tempistiche previste per la perequazione generale di cui all’articolo 28 del TIT (Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i.) e all’articolo 48 della RTDG (Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/gas e s.m.i.). La posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.

I distributori EE, i distributori GN ed i fornitori GDdN devono tenere separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 3bis.1 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA (cfr. comma 3bis.3 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.).

La CSEA provvede alle verifiche (anche in sede di ispezioni) in ordine alla correttezza ed alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti (cfr. comma 3bis.6 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.).

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa in allegato (Allegato 2).

Contatti

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it; tel: +39 06 32101320), la Dott.ssa Carmela Autiero (mail carmela.autiero@csea.it; tel: +39 366 6155653) o l’Ing. Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it; tel.: +39 335 6106583).

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

 

Previous:
CIRCOLARE N. 2/2023/ELT
Next:
CIRCOLARE N. 4/2023/GAS
Close Search Window
Skip to content