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CIRCOLARE N. 37/2023/ELT/GAS

1 Agosto 2023

Deliberazione ARERA 503/2021/R/com e ss.mm.ii. – Modalità di presentazione delle istanze per la partecipazione al Meccanismo di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse”

L’ARERA, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6 bis, del decreto-legge n. 55/18 (convertito dalla legge n. 89/18), con la deliberazione 587/2018/R/com, ha modificato ed integrato la deliberazione 252/2017/R/com, introducendo esenzioni a tutela dei soggetti titolari di utenze (forniture) site nelle cosiddette zone rosse, individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

In particolare, con la suddetta deliberazione 587/2018/R/com ARERA ha previsto che, per le predette forniture, le imprese esercenti l’attività di vendita ponessero pari a 0 (zero) qualsiasi componente espressa in centesimi di euro/punto/anno, rinviando ad un successivo provvedimento eventuali interventi relativi alle modalità di compensazione dei minori ricavi conseguenti alla predetta misura.

Con successiva deliberazione 503/2021/R/com (di seguito “la Delibera”), ARERA, oltre a prorogare le agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle forniture ed utenze asservite a soluzioni di emergenza (SAE e MAPRE), ha introdotto un apposito meccanismo di compensazione nei confronti degli esercenti la vendita dei mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture di cui agli artt. 5.3, 6.2, 8.2, 9.2 e 11.3 della deliberazione 252/2017/R/com, site nelle zone rosse.

Con la deliberazione 2/2023/R/com, ARERA ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni di natura tariffaria già previste dalla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze site nelle zone rosse.

Ai fini del riconoscimento delle compensazioni, gli esercenti la vendita trasmettono apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), con le modalità e nei termini previsti al comma 6.6 della Delibera. Gli esercenti l’attività di vendita che presentano istanza di partecipazione al meccanismo, hanno diritto a ricevere, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, gli ammontari di cui agli articoli 6.3, 6.4 e 6.5 della medesima Delibera.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6.6 lettera b) della Delibera, entro il 31 ottobre 2023, gli esercenti la vendita interessati devono comunicare alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo, trasmettendo, per ciascun settore di riferimento, la seguente documentazione:

  1. file excel allegati debitamente compilati distinti per i settori energia elettrica e gas (Allegato 2 e 3);
  2. autocertificazione “All.1_Modulo-dichiarazione” ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza degli importi dichiarati ed il rispetto delle condizioni di cui all’art. 6 della Delibera, debitamente compilata, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale dell’impresa (quest’ultimo munito di apposita procura/delega di cui all’”All.4_Procura”, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Ente istante).

Tale documentazione deve essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine sopra richiamato ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della CSEA, in maniera distinta per il settore dell’energia elettrica e per quello del gas naturale:

Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75 del citato decreto. La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6.7 della Delibera, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare:

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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