Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 45/2025/ELT

29 Agosto 2025

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali

Con la deliberazione 362/2023/R/eel e s.m.i., ARERA ha definito la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

In ottemperanza alla predetta deliberazione, a seguito delle procedure concorsuali poste in essere per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, sono stati individuati gli esercenti che assicurano il suddetto servizio per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027, per ciascuna delle aree territoriali previste da ARERA.

L’art. 51 dell’allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel (TIV) ha definito il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili e ne ha affidato a CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa:

  • 30 settembre 2025: invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa;
  • 31 ottobre 2025: comunicazione preliminare dell’ammontare di compensazione da parte della Cassa;
  • 30 novembre 2025: comunicazione, a seguito di eventuali rettifiche pervenute, dell’ammontare di compensazione aggiornato da parte della Cassa;
  • 15 dicembre 2025: versamento delle imprese alla Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 30 dicembre 2025: erogazione dalla Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti;
  • 31 maggio 2026: comunicazione, a seguito di eventuali rettifiche pervenute entro il 30 aprile 2026, dell’ammontare di compensazione aggiornato da parte di Cassa;
  • 30 giugno 2026: regolazione economica tra gli esercenti e la Cassa degli importi eventualmente dovuti a seguito di eventuali rettifiche pervenute entro il 30 aprile 2026.

Ciascun esercente le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili deve inviare i dati relativi al periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 a CSEA compilando, per ciascuna area territoriale servita, il file excel “Art. 51 TIV – anno 2024” allegato alla presente circolare.

I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it entro il 30 settembre 2025, unitamente ai seguenti allegati:

  • ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal/dalla legale rappresentante o da un/una suo/a delegato/a munito/a di apposita procura/delega;
  • ALLEGATO 2: modulo di procura/delega firmato digitalmente. In luogo del modello di procura/delega potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione al meccanismo in oggetto saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare: Fabio Libanori (mail: fabio.libanori@csea.it, tel: +39 3334839661), Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it, tel: +39 3356106583) o Danilo Granato (mail: danilo.granato@csea.it, tel: +39 3456636733).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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